Giorgio Maggi ricorre contro FIP per decisione CFA che ha confermato inibizione di un anno
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giorgio Maggi (all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIP) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 413 del 18 dicembre 2024, Corte Federale d’Appello n. 5, comunicata in data 18 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 25 luglio 2024, Tribunale Federale n. 7, comunicata in data 7 agosto 2024, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Giorgio Maggi, la sanzione della inibizione per anni 1, fino alla data del 25 luglio 2025, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. FIP.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale della FIP, a carico del sig. Giorgio Maggi, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. FIP, in ordine alla gestione dell’affidamento di incarichi ad alcune società per l’ideazione e progettazione di iniziative ed eventi promozionali sul territorio lombardo.
Il ricorrente, sig. Giorgio Maggi, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione della CFA della FIP, di cui al C.U. n. 413 del 18 dicembre 2024, Corte Federale d’Appello n. 5, disponendo il suo proscioglimento.