Seconda Sezione: il 21, il 22 e il 29 luglio le prossime sessioni di udienze
Collegio di Garanzia
il Presidente della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Attilio Zimatore, ha fissato le prossime tre sessioni di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terranno, rispettivamente, in data 21, 22 e 29 luglio 2026, a partire dalle ore 14.30, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- Sessione Udienze 21 luglio 2026, ore 14.30
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2025, presentato congiuntamente, in data 27 ottobre 2025, dal sig. Federico Corrieri, in qualità di Presidente della Montemurlo Jolly Calcio SSD a RL, e dai sigg. Adriano Bruni e Chiara Nunziati, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Niccolò Bruni, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche al Comitato Regionale Toscana LND-FIGC, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana LND-FIGC, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 22 del 2 ottobre 2025, nella parte in cui, nel riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale c/o la Delegazione Provinciale di Prato, pubblicata sul C.U. D.P. Prato n. 1 del 1° luglio 2025 (con la quale è stata irrogata, a carico del calciatore Niccolò Bruni, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2027), è stata riformata la sanzione a carico del predetto calciatore ed è stata irrogata la squalifica fino al 30 giugno 2028.
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. Rafael Torrejon Montero contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC, n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata il 31 ottobre 2025 e notificata in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0059/TFNSD-2025-2026 (con la quale è stata irrogata al sig. Rafael Montero Torrejon la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 8), ed è stata irrogata, a carico del predetto ricorrente, la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. Mauro Veneroso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 83 del 6 novembre 2025, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto calciatore ricorrente e, per l'effetto, è stata integralmente confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 ottobre 2025, pubblicato in pari data, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Mauro Veneroso, la squalifica fino al 28 febbraio 2026;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2025, presentato congiuntamente, in data 24 dicembre 2025, dai sigg. Rolant Stani e Suele Stani, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Kevin Stani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società U.S. Settignanese, per conto del calciatore Kevin Stani, e, per l’effetto, è stata confermata la sanzione della squalifica irrogata, in primo grado, in capo al predetto calciatore, fino al 23 novembre 2027.
- Sessione Udienze 22 luglio 2026, ore 14.30
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2025, presentato, in data 26 dicembre 2025, dalla A.S.D. Polisportiva Camerlona avverso la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 novembre 2026, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12 novembre 2026, con cui è stata irrogata, a carico del calciatore Ruben Fidone, la sanzione della squalifica per otto gare effettive;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2026, presentato, in data 17 febbraio 2026, dal sig. Giordano Troia, minore di età, rappresentato dai sigg. Gianluca Troia e Simona Giorgi, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0076/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026), emessa e notificata il 19 gennaio 2026, con la quale, nel riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 28 novembre 2025 (che aveva prosciolto il sig. Giordano Troia e irrogato ammende alle società A.S.D. W3 Maccarese per euro 600,00 e alla società A.S.D. Anguillara Calcio per euro 500,00), è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIGC ed è stata irrogata, a carico del sig. Giordano Troia, la squalifica per 13 giornate effettive di gara; a carico della società A.S.D. W3 Maccarese, l'ammenda di euro 1.500,00 e, a carico della società A.S.D. Anguillara Calcio, l'ammenda di euro 1.000,00;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2026, presentato, in data 21 febbraio 2026, dalla ASD Oratorio Urago Mella contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Lodrino avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella medesima data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 56 del 23 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico del proprio giocatore, sig. Pietro Gamalero, la sanzione di 10 giornate di squalifica;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2026, presentato, in data 9 aprile 2026, dai sigg. Paolo Schivazappa e Claudia Rossi, esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. Leonardo Schivazappa, avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, n. 97/CFA-2025-2026, emessa e notificata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con cui è stata inflitta, a carico del sig. Leonardo Schivazappa, la sanzione della squalifica per la durata di 1 anno.
- Sessione Udienze 29 luglio 2026, ore 14.30
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2026, presentato congiuntamente, in data 22 aprile 2026, dal sig. Matteo Calvagno e dalla A.S.D. Jonia Calcio F.C. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 23-0116-CFA-2025 2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., la sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza, nonché, a carico del sig. Matteo Calvagno, la sanzione della squalifica per 4 anni;
- il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2026, presentato, in data 24 aprile 2026, dal sig. Valter Valle contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e al Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 102/CFA/2025-2026, depositata, completa di motivazioni, in data 26 marzo 2026 e notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 280 dell'11 febbraio 2026, con cui è stato prosciolto il suddetto ricorrente, è stata irrogata, a carico del sig. Valter Valle, la sanzione della inibizione per anni 4;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2026, presentato, in data 6 maggio 2026, dal sig. Umberto Barletta nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Procura Federale FIGC, nonché della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0109/CFA-2025-2026, comunicata, quanto al dispositivo, il 1° aprile 2026 e, quanto alla decisione integrale, l’8 aprile 2026, con cui è stato accolto parzialmente il reclamo n. 0124/CFA/2025-2026, proposto dallo stesso sig. Umberto Barletta e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - FIGC n. 0173/TFNSD-2025-2026, è stata ridotta la sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Barletta da mesi ventiquattro a mesi diciotto;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2026, presentato, in data 26 maggio 2026, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione I, n. 0126/CFA/2025-2026, del 7 maggio 2026 (R.G. 0147/CFA/2025 2026), comunicata in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0204/TFND/2025-2026, che aveva prosciolto i sigg.ri Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli ed aveva irrogato, in capo al sig. Gianluca Rossini, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, e, in capo al sig. Pietro Cerasoli, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2026, presentato congiuntamente, in data 29 maggio 2026, dalla società U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Matteo Manfredi, all’epoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Jesper Fredberg, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Angelo Adamo Gregucci, all’epoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Salvatore Foti, all’epoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale è stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonché, ove occorrer possa, di quest'ultima pronuncia, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette.