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Il 30 marzo prossima sessione di udienze a Sezioni Unite

Collegio di Garanzia

Il 30 marzo p.v., a partire dalle ore 15.30 è stata programmata una sessione di udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dall'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) nei confronti del sig. Mauro Sarnella avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FITP n. 6 del 2025, pubblicata il 4 agosto 2025 e resa nell'ambito del procedimento n. 124/2024, nel capo in cui, nel confermare la decisione del Tribunale Federale della FITP, è stato respinto il reclamo incidentale del Procuratore Federale FITP avverso il capo della sentenza del Tribunale Federale n. 16 dell'11 luglio 2025, con il quale è stato prosciolto il sig. Mauro Sarnella per insussistenza, a suo carico, dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITP, in relazione all'art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia Federale, rimesso dalla Quarta Sezione;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2025, presentato, in data 24 dicembre 2025, dalla società sportiva Trapani Shark s.r.l. avverso la decisione assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro nella riunione del 24 novembre 2025 (delibera n. 151/2025 - Consiglio Federale n. 4), in pari data comunicata per estratto al Club (giusto C.U. n. 320 del 24 novembre 2025), che ha deliberato di applicare al Club ricorrente la sanzione di un (1) punto di penalizzazione, da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori; nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2026, presentato, in data 5 gennaio 2026, dal sig. Saimon Conti nei confronti della Federazione Italiana Vela (FIV) avverso e per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIV n. 2/2025 del 3 dicembre 2025, depositata e pubblicata il 4 dicembre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIV n. 8/2025, depositata il 26 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Saimon Conti, la sanzione di mesi 14 di sospensione; nonché avverso e per l'annullamento della decisione del Tribunale Federale n. 8/2025;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2026, presentato, in data 6 febbraio 2026, dall’avv. Salvatore Bernardi, per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Federale di Garanzia FIR in data 28 febbraio 2023, con il quale l’odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile di alcune violazioni e nei confronti del quale è stata applicata la sanzione della sospensione nella misura di anni cinque; nonché per l’annullamento di ogni altro provvedimento o atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/20256 presentato, in data 7 marzo u.s., dalla società sportiva Trapani Shark ssdarl avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) il 3 febbraio 2026, comunicato il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con il quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, Trapani Shark - Dolomiti Energia Treno del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Campionato Senior a libera partecipazione; si sono annullate tutte le partite disputate da Trapani Shark, come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante, sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell'art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; infine, si è provveduto a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

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