Jenny Sofia Hellstrom ricorre avverso decisione CFA FISE per la sospensione di 6 mesi e l'ammenda di 500 euro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla sig.ra Jenny Sofia Hellstrom avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG 22/2025 (P.A. n. 8/2025), pubblicata e comunicata in data 24 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE del 5 novembre 2025, comunicata in data 7 novembre 2025, con cui è stata applicata, a carico della sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, la sanzione della sospensione, ex art. 6, nn. 4, 6 e 8, del Regolamento di Giustizia FISE, di 6 mesi, oltre ad un’ammenda, ex art. 6, n. 3, di € 500,00; nonché avverso la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale della FISE RG 22/2024, che ne è presupposto.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale FISE, in data 10 luglio 2025, nei confronti della sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, per rispondere della violazione degli artt. 11.6 e 1.2 dello Statuto FISE, dell'art. 2.3.1 delle Norme di Attuazione dello Statuto (delibera del Consiglio Federale n. 596/2024), dell'art. 301 delle Norme federali (Libro VI – Manifestazioni Sportive), dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE, il tutto in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Tecnico dell’attività Sportiva, in ordine alla organizzazione, realizzazione e partecipazione relative al "Trofeo d'Inverno indoor", organizzato nell'ambito di SEF Italia, in occasione del quale sono state previste ed effettuate, in assenza di autorizzazione dalla FISE, categorie rientranti tra quelle definite agonistiche ai sensi della normativa federale.
La ricorrente, sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, chiede al Collegio di Garanzia, ad integrale riforma della decisione impugnata, di dichiarare l’estinzione dell’azione disciplinare a suo carico per intervenuta prescrizione e comunque di dichiarare l’infondatezza dell’incolpazione.