L'A.S.D. Aurora Alto Casertano ricorre contro FIGC-LND per la decisione CSAT C.R. Molise legata all'esito della gara contro l'U.S. Venafro del Campionato Juniores Under 19 – Fase Regionale
il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Aurora Alto Casertano contro il Comitato Regionale Molise FIGC-LND e la A.S.D. U.S. Venafro avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Molise FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 137 del 23 aprile 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. U.S. Venafro avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 133 del 21 aprile 2026 (con cui è stato accolto il ricorso della A.S.D. Aurora Alto Casertano ed è stata inflitta, a carico della A.S.D. U.S. Venafro, la punizione sportiva della perdita della gara del 20 aprile 2026 contro l'odierna ricorrente, con il punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. Aurora Alto Casertano), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo di gara.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Aurora Alto Casertano – U.S. Venafro, disputata in data 20 aprile 2026 e valevole per il Campionato Juniores Under 19 – Fase Regionale, in ordine all'asserito impiego, da parte della U.S. Venafro, di numero quattro calciatori fuori quota.
La ricorrente, A.S.D. Aurora Alto Casertano, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via cautelare, di sospendere immediatamente l’efficacia della decisione della CSA, pubblicata con C.U. n. 137 del 23 aprile 2026, nonché di sospendere ogni effetto del dispositivo pubblicato con C.U. n. 136 del 22 aprile 2026, e, infine, di sospendere ogni effetto consequenziale, inclusa la disputa della finale o, in subordine, l’omologazione della finale e ogni effetto sportivo conseguente;
- nel merito, di accogliere il presente ricorso, di annullare la decisione della CSA pubblicata con C.U. n. 137 del 23 aprile 2026, di annullare ogni effetto del dispositivo pubblicato con C.U. n. 136 del 22 aprile 2026, di rinviare la controversia alla CSAT presso il C.R. Molise, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio nel pieno rispetto dei principi di diritto che saranno enunciati dal Collegio;
- in subordine, di adottare ogni misura idonea a preservare l’utilità della decisione e la regolarità della competizione.