L'A.S.D. Ovidiana Sulmona ricorre contro la CSAT C.R. Abruzzo
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.S.D. Ovidiana Sulmona contro la società A.S.D. San Salvo Calcio 1967, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, di cui al C.U. n. 28 del 21 ottobre 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 23 dell'8 ottobre 2026, con cui è stato accolto il ricorso della A.S.D. San Salvo Calcio e, per l’effetto, è stato disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo nella gara Ovidiana Sulmona - San Salvo Calcio del 23 settembre 2026 e di ordinare la ripetizione della medesima gara per errore tecnico dell’arbitro.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi nel secondo tempo della gara Ovidiana Sulmona - San Salvo Calcio, disputata in data 23 settembre 2026 e valevole per il Campionato di Eccellenza, Girone A, conclusasi con il risultato di 5 a 3 in favore della A.S.D. Ovidiana Sulmona, in occasione della quale l'Arbitro avrebbe erroneamente fatto riprendere il gioco mentre era in corso la procedura di ammonizione di un giocatore della San Salvo Calcio.
La ricorrente, A.S.D. Ovidiana Sulmona, chiede al Collegio di Garanzia, previa preventiva sospensione degli effetti della decisione impugnata resa dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND e della disputa della gara in programma il 4 novembre 2026, e previo ordine di produzione del documento richiesto, in via pregiudiziale:
- di accertare e dichiarare l’improcedibilità/nullità/inesistenza del preannuncio di reclamo (ovvero dei preannunci di due reclami) effettuati dalla San Salvo Calcio, per le motivazioni di cui in narrativa;
- conseguentemente, di annullare la decisione del Giudice Sportivo richiamata e quella della Corte Sportiva d’Appello, anch’essa richiamata, e, per l’effetto, di omologare il risultato acquisito sul campo della gara disputata a Sulmona il 23 settembre 2026, valevole per il Campionato di Eccellenza Abruzzo tra la Ovidiana Sulmona e la US San Salvo Calcio.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di vaglio del merito del ricorso, di accertare e dichiarare l’ininfluenza del presunto errore tecnico dell’arbitro e, per l’effetto, di riformare la sentenza del Giudice Sportivo omologando il risultato acquisito sul campo.