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L'A.S.D. Soccer Massafra 1963 ricorre contro la CFA FIGC per il tesseramento del giocatore Raffaele Pentimone

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 avverso tutti i capi e i punti della decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata e pubblicata in data 9 aprile 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, n.  0009/TFNST-2025-2026, notificata il 6 marzo 2026, con cui è stata dichiarata l’irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone della A.S.D. Soccer Massafra 1963 alla data del 14 dicembre 2025. 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in data 14 dicembre 2025, in occasione della gara del Campionato di Eccellenza pugliese, Girone Unico, tra l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 e la U.S.D. Brilla Campi, durante la quale sono stati schierati, dalla società odierna ricorrente, alcuni calciatori in asserita posizione irregolare di tesseramento, circostanza che ha portato alla irrogazione, in capo alla ricorrente A.S.D. Massafra 1963, la sanzione della penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 e l’ammenda di € 800,00.

La società ricorrente, A.S.D. Soccer Massafra 1963, chiede al Presidente del Collegio di Garanzia:

- ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera d), CGS CONI, di sospendere, inaudita altera parte, ex art. 57, comma II, lett. d), CGS CONI, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali fino alla definizione del presente giudizio, con conseguente restituzione provvisoria, nelle more dello stesso, dei 9 punti di penalizzazione in classifica comminati alla Soccer Massafra per le ragioni di periculum esposte in narrativa.

La Società ricorrente chiede, altresì, al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, che ha dichiarato l’irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone per A.S.D. Soccer Massafra 1963 e, per gli effetti, di dichiarare valido il tesseramento del calciatore medesimo Raffaele Pentimone per A.S.D. Soccer Massafra 1963 a far data dal 3 novembre 2025;

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, che ha dichiarato l’irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone per A.S.D. Soccer Massafra 1963 e, per gli effetti, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

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