L. Ghetti e ASD Ginnastica Estense Otello Putinati ricorrono contro FIG avverso la sospensione di 24 mesi per Ghetti e l'ammenda di 4000 euro per ASD Ginn. Estense
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della sig.ra Livia Ghetti e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Ginnastica d’Italia (FIG), e con comunicazione , altresì, alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la Federazione Ginnastica d’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia ed alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI, della decisione n. 2/2026/CFA, comunicata in data 24 luglio 2026 e resa dalla Corte Federale d’Appello presso la Federazione Ginnastica d’Italia, in relazione al Proc. n. 1/2026/CFA, che ha irrogato, in capo alla sig.ra Livia Ghetti, la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento di Giustizia FGI e, quindi, nel complesso mesi ventiquattro di sospensione e, in capo alla ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, la sanzione dell’ammenda quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00); nonché per l’integrale annullamento e/o riforma degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti e da questi non conosciuti.
I ricorrenti – sig.ra Livia Ghetti e Associazione Sportiva Dilettantistica Estense Otello Putinati – chiedono al Collegio di Garanzia:
-in via cautelare, di disporre, in accoglimento della istanza ex art. 57 comma II, lett. d), Codice di Giustizia Sportiva CONI e con provvedimento inaudita altera parte, la sospensione della decisione impugnata sino alla definizione del presente giudizio;
- in via cautelare, in subordine, di disporre, in accoglimento della istanza ex art. 57, comma II, lett. d), Codice di Giustizia Sportiva CONI e senza ritardo, l’audizione delle parti la trattazione dell’istanza cautelare, riservando all’esito della stessa ogni determinazione in punto alla invocata sospensione della decisione impugnata sino alla definizione del presente giudizio;
- nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare la decadenza della Procura Federale dal potere di esercitare l’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all’art. 80, comma 5, del Regolamento di Giustizia FGI, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella di primo grado e, per l’effetto, di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare;
- nel merito, in subordine, di accertare e dichiarare, in accoglimento dei su esposti motivi, l’accoglimento del ricorso, il conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella di primo grado;
- nel merito, in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare, in accoglimento dei su esposti motivi, l’accoglimento del ricorso, il conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella di primo grado e, per l’effetto, di rinviare la controversia alla Corte Federale d’Appello affinché, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame dei punti controversi, fornendo specifica e adeguata motivazione sulla condotta processuale della Procura Federale, sulle risultanze delle indagini penali e sulla loro concreta incidenza rispetto alla sufficienza del compendio probatorio.