La FCD LMM Montemiletto ricorre contro FIGC, LND, Comitato Regionale Campania LND-FIGC, e U.S. Angri 1927
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla FCD LMM Montemiletto contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, l'U.S. Angri 1927, con notifica effettuata alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, con motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara FCD LMM Montemiletto - U.S. Angri del 14 settembre 2025 ed è stata inflitta alla predetta U.S. Angri 1927 l’ammenda di € 150,00.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara del 14 settembre 2025 tra FCD LMM Montemiletto e US Angri 1927, terminata con il risultato di 0-1 e valevole per il Campionato di Eccellenza, in ordine all’utilizzo in gara, da parte della U.S. Angri 1927, del calciatore Agostino Garofalo, in asserita posizione irregolare di tesseramento.
La ricorrente, FCD LMM Montemiletto, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento dei motivi di ricorso, di annullare la decisione della CSAT presso il C.R. Campania LND-FIGC, pubblicata sul C.U. n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025 in uno alla decisione del GST presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 2/GST del 24 settembre 2025 ed a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi e, per l’effetto, accertata la posizione irregolare, per mancanza di tesseramento e visto di esecutività del calciatore Agostino Garofalo alla gara del Campionato di Eccellenza FCD LMM Montemiletto - U.S. Angri 1927 del 14 settembre 2025, di infliggere alla U.S. Angri 1927, ex art. 10, comma 6, CGS FIGC, la punizione sportiva della perdita della gara.