La Procura Generale presso il CONI ricorre contro la CFA FIGC che ha respinto reclamo avverso decisione TFN (per il proscioglimento di Marco e Giulio Moscardellli e i 2 mesi inibizione irrogati a Rossini e i 6 mesi a Cerasoli)
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Sezione I, n. 0126/CFA/2025-2026, del 7 maggio 2026 (R.G. 0147/CFA/2025 2026), comunicata in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, n. 0204/TFND/2025-2026,.
La vicenda trae origine dalla comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Segreteria del Dipartimento - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, prot. n. 75598 del 9 luglio 2025, di trasmissione della nota prot. n. 0044013 del 5 luglio 2025, con cui la Divisione di Polizia anticrimine della Questura dell'Aquila segnalava l’ avvenuta sottoscrizione da parte della società l'Aquila 1927 SSDARL, di contratti di collaborazione con i signori Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli, benché sottoposti a provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore dell’Aquila, per avere gli stessi “partecipato attivamente ad uno scontro tra le opposte tifoserie, assestando violenti colpi ai supporters antagonisti” in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara L'Aquila 1927 - U.S. Sambenedettese, disputata in data 26 gennaio 2025 e valevole per il Campionato di Serie D.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, all’esito del giudizio di primo grado, ha prosciolto i sigg.ri Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli ed ha irrogato, in capo al sig. Gianluca Rossini, mesi 2 (due) di inibizione, e, in capo al sig. Pietro Cerasoli, mesi 6 (sei) di inibizione.
La ricorrente – Procura Generale dello Sport - chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in totale riforma dell'impugnata decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di accertare e dichiarare la responsabilità disciplinare:
- del sig. Gianluca ROSSINI, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle NOIF FIGC, e dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché in relazione a quanto previsto dall’art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti FIGC e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, di cui al Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 10/A del 26 novembre 2018 e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, di cui al C.U. n. 10/A del 14 luglio 2025 e, per l’effetto, di irrogare la sanzione di anni 3 di inibizione ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
- del sig. Marco MOSCARDELLI, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle NOIF FIGC, e dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, per l’effetto, di irrogare la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- del sig. Giulio MOSCARDELLI, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle NOIF FIGC, e dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, per l’effetto, di irrogare la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- del sig. Pietro CERASOLI, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F e dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, per l’effetto, di irrogare la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;
- In via subordinata, di annullare l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, con rinvio alla Corte Federale d’Appello FIGC, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.