La Sezione Tiro a Segno di Palermo ricorre contro la CFA UITS per l'annullamento della delibera di esclusione di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche un ricorso da parte dell’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale UITS, i sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e nei confronti della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 3/2026 e 5/2026, del 30 marzo 2026, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 23/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e revocato la sospensione del provvedimento con il quale questi ultimi sono stati esclusi dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale UITS e dai sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., dei predetti sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese.
La vicenda trae origine dall’esclusione dei sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese, con delibera dell’Assemblea Straordinaria della Sezione TSN di Palermo, ai sensi dell’art. 24 c.c., dal predetto sodalizio associativo, a seguito di comportamenti asseritamente tenuti dai medesimi sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e ritenuti contrari ai principi statuari e regolamentari dell’associazione.
La ricorrente, Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la decisione della CFA UITS nei procedimenti riuniti R.G. C.F.A. n. 3/2026 e n. 5/2026, depositata il 30 marzo 2026; di dichiarare che, in relazione all’esclusione del socio ex art. 24 c.c., deliberata dall’Assemblea Straordinaria della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025, difetta la giurisdizione degli organi di sportiva UITS, spettando la cognizione al giudice ordinario; conseguentemente di ripristinare la sentenza del Tribunale Federale UITS R.G.T.F. n. 23/2025, nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso dei sigg. Alessi e Piazzese per difetto di giurisdizione;
- in via subordinata, pe l'ipotesi in cui il Collegio ritenga sussistente la giurisdizione sportiva sulla controversia, di accertare e dichiarare la piena legittimità della delibera dell’Assemblea Straordinaria della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione dei sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese ex art. 24 c.c. e, per l’effetto, di riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato detta delibera;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio all’organo di giustizia federale competente per nuovo esame nei limiti indicati dal Collegio.