Lorenzino Unio ricorre contro UITS per decisione CFA UITS che gli ha irrogato sospensione di 16 mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'ing. Lorenzino Unio, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale del Piemonte, nonché di Segretario della Sezione TSN di Vercelli, contro la Procura Federale dell'Unione Tiro a Segno avverso la decisione resa dalla Corte Federale di Appello UITS, nella causa R.G. C.F.A. n. 8/2024, il 23 dicembre 2024 e pubblicata e comunicata alle parti il 23 dicembre 2024, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale UITS del 30 settembre 2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024, emessa nell’ambito dei giudizi riuniti iscritti al n. R.G.T.F. 9/2024 e 12/2024 (che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione cumulativa di mesi 6 di sospensione dall’attività sportiva e sociale), è stata irrogata, a carico dell'ing. Lorenzino Unio, la sanzione cumulativa di mesi 16 di sospensione dall’attività sportiva e sociale.
La vicenda trae origine dai procedimenti disciplinari n. 2/24 e 9/24 RGPF, di cui agli atti di deferimento della Procura Federale UITS, datati rispettivamente 12 luglio 2024 e 5 settembre 2024, instaurati a carico del tesserato sig. Lorenzino Unio, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Piemonte UITS, nonché Segretario della Sezione TSN di Vercelli, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere nei confronti di alcuni atleti.
Il ricorrente, ing. Lorenzino Unio, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via cautelare, di disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione immediata, e fino alla decisione del ricorso, degli effetti della decisione della Corte di Appello Federale - RG C.F.A. n. 8/2024, resa il 23 dicembre 2024 e pubblicata in pari data;
- in via principale, di essere assolto per non avere commesso i fatti o, quantomeno, per assenza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza dei fatti, della loro commissione o della loro sussumibilità in fattispecie rilevanti ai fini dell’ordinamento federale;
- in via subordinata, di annullare e/o dichiarare nulla la decisione della Corte di Appello Federale - RG C.F.A. n. 8/2024, resa il 23 dicembre 2024 e pubblicata in pari data, per i fondati motivi esposti in narrativa;
- in via di estremo ed ulteriore subordine, di riformare la sentenza impugnata, contenendo la sanzione entro i confini delineati dalla sentenza di primo grado e, quindi, in mesi 4 o nella minore sanzione che si dovesse ritenere congrua;
- in via istruttoria, di disporre l’esame dei testi indicati sui capitoli di prova riportati in narrativa