Luciano Cantini ricorre contro FISE per sospensione di 4 mesi decisa da CFA FISE
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luciano Cantini contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Procura Federale FISE, avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FISE del 20 febbraio 2025, pubblicata in pari data (nella parte in cui è stata negata la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale FISE nel procedimento n. 13/2024 R.G. (che aveva applicato, a carico del sig. Luciano Cantini, la sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX RdG FISE per mesi 6, oltre l’ammenda, ex art. 6.1 n. III RdG FISE, nella misura di € 2.500,00) e, per l'effetto, è stata applicata, a carico del ripetuto sig. Luciano Cantini, la sanzione della sospensione di mesi 4, dedotto il presofferto, ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII, IX Rdg FISE).
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FISE nei confronti, tra gli altri, del sig. Luciano Cantini, per rispondere della violazione dell'art. 394 del Regolamento Generale FISE, degli artt. 1.1 e 1.2 del RdG FISE, degli artt. 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, per avere asseritamente officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi.
Il ricorrente, sig. Luciano Cantini, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare che la sentenza del Tribunale federale FISE n. 23/2024 P.A. e n. 13/24 R.G. Trib. Fed. è stata pronunciata oltre il termine di 90 giorni previsto dal Regolamento di disciplina e, conseguentemente, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare a suo carico.