Maria Lia Vittone ricorre contro FISE per decisione CFA FISE che le ha confermato 2 anni di sospensione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla sig.ra Maria Lia Vittone contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), la Procura Federale della FISE e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché nei confronti della ASD Centro Equestre Mottalciata, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte d'Appello Federale della FISE del 23 gennaio 2025, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE del 26 novembre 2024, resa nei procedimenti riunioni n. 9/2024 e n. 11/2024, con la quale è stata irrogata, a carico della sig.ra Maria Lia Vittone, la sanzione della sospensione per due anni ai sensi dell'art. 6, 6.1 IV, VI e VIII del Regolamento di Giustizia FISE.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Nazionale applicato, a carico, tra gli altri, della sig.ra Maria Lia Vittone, per rispondere della violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 3, lett. c), del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, in ordine ai fatti occorsi durante alcuni eventi presso il Centro Equestre Mottalciata, nonché in ordine al tesseramento di soggetti presso il medesimo Contro Equestre.
La ricorrente, sig.ra Maria Lia Vittone, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 1, comma 2 e comma 3, lett. c), 6, 20 e 22 del Regolamento di Giustizia FISE, e dell’art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, e, per l’effetto, di dichiarare l’infondatezza della notizia di illecito sportivo, ovvero l’inidoneità degli elementi acquisiti dalla Procura a sostenere l’accusa in giudizio ovvero che il fatto non costituisce illecito disciplinare;
- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’omessa o insufficiente motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse della deferita in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione;
- in ulteriore subordine, di riformare senza rinvio l’impugnata decisione applicandole la sanzione minima e comunque in misura tale da non inibire lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in ambito Federale;
- in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio – riformare in suo favore l’impugnata decisione.