Massimiliano Schneck ricorre contro la FIG avverso decisione CFA FIG che ha confermato squalifica temporanea per 13 mesi a suo carico
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Massimiliano Schneck contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 3/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 - ha confermato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per la durata di 13 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.
La vicenda trae origine a seguito delle asserite violazioni degli articoli 2, 13 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG in relazione alle disposizioni dello Statuto FIG e del Regolamento Organico FIG in materia di assemblee elettive regionali, per i fatti accertati in sede di assemblee del Comitato Regionale Toscana del 23 novembre 2024.
Il ricorrente – sig. Massimiliano Schneck – chiede al Collegio di Garanzia:
- di sospendere in via cautelare urgente l’efficacia della decisione CFA FIG n. 3/2026, con effetto e sino alla definizione del presente giudizio, stante il ricorrere congiunto e dimostrato del fumus boni iuris e del periculum in mora (irreversibilità del danno alla qualifica arbitrale già materialmente prodotto con la cancellazione eseguita il 16 giugno 2026);
- in via principale - Motivo I (assorbente): di annullare la decisione impugnata della CFA FIG n. 3/2026, in quanto ha confermato la decisione TF FIG n. 1/2026, viziata per difetto di terzietà e imparzialità del collegio giudicante, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 § 1 CEDU e degli artt. 3 e 26 CGS CONI; per l’effetto, di rinviare il procedimento al TF FIG in composizione interamente diversa da quella che ha deliberato le decisioni TF FIG n. 1/2025 e TF FIG n. 1/2026;
- in via subordinata - Motivi II–XI (cumulativi):
D.1 – di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla funzione di tutela ordinamentale della squalifica, per sopravvenuto esaurimento del bene giuridico tutelato a seguito del completamento del ciclo elettorale del CRT FIG; di annullare la squalifica per tale ragione, indipendentemente dall’esito degli altri motivi (Motivo Aggiuntivo);
D.2 – di annullare la decisione CFA FIG n. 3/2026 per difetto di offensività concreta delle condotte ascritte, per violazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e per difetto di nesso causale individuale (Motivo II);
D.3 – di dichiarare la totale assenza dell’elemento soggettivo in capo a Massimiliano Schneck, in relazione alla preclusione del canale consulenziale, alla disapplicazione dei principi enunciati da Cass., ord. n. 8588/2024, e all’irrilevanza della qualifica di arbitro come indice di maggiore diligenza in materia assembleare (Motivo III);
D.4 – di annullare il veto presidenziale per sviamento di potere e conflitto di interessi istituzionale, con reviviscenza dell’accordo ex art. 70 RG FIG del 13.1.2026 e applicazione della sanzione dell’ammonizione, qualificando espressamente la stessa come sanzione non sportiva (Motivo IV);
D.5 – di dichiarare l'illegittimità dell'aggravante atipica della qualifica di arbitro, non prevista dall'art. 18 RG FIG, priva di nesso causale con le condotte ascritte e non contestata nell'atto di deferimento, per violazione degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU; di annullare il mese aggiuntivo di squalifica; di dichiarare l'illegittimità della cancellazione dall'Elenco Arbitri FIG eseguita il 16 aprile 2026 prima della definitività della decisione TF FIG n. 1/2026;
D.6 – di dichiarare l’illegittimità della squalifica sportiva per condotte assembleari extra-agonistiche, in violazione degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU; in via subordinata, di riqualificare l’illecito ai sensi dell’art. 14 RG FIG in luogo dell’art. 13 applicato dalla CFA FIG, con rideterminazione della sanzione al minimo edittale, precisando espressamente che trattasi di sanzione non sportiva (Motivo V);
D.7 di annullare la decisione gravata per vizi di motivazione omessa, contraddittoria e/o apparente (Motivi VI, VII, VIII), con rinvio alla CFA FIG in diversa composizione;
D.8 – di annullare la decisione impugnata per violazione del diritto alla prova e del contraddittorio (Motivo IX), con rinnovo dell’istruttoria e rivalutazione dell’attendibilità del teste Massimiliano Montone alla luce del ruolo di Commissario Straordinario CRT FIG non dichiarato al momento della deposizione;
D.9 – di rideterminare la sanzione al minimo edittale per manifesta sproporzione, dichiarando espressamente che trattasi di sanzione non sportiva (Motivo X), con applicazione dei poteri d'ufficio ex Cass., n. 1818/2025; di applicare il parametro dell'accordo ex art. 70 RG FIG, validato dalla PGS CONI, come tetto di proporzionalità; di dichiarare che, anche in caso di riduzione alla sola ammonizione, il requisito d’incensuratezza del Regolamento Arbitri FIG verrebbe meno e che, pertanto, la riduzione alla sanzione minima, a meno che non si tratti di sanzione n on sportiva, non costituisce rimedio restitutorio sufficiente per la qualifica arbitrale, con l'effetto di confermare che l'unica pronuncia satisfattiva per Massimiliano Schneck è il proscioglimento o una sanzione amministrativa e che ogni graduazione della sanzione sportiva lascia invariata la perdita della qualifica arbitrale e, pertanto, non esaurisce l'interesse al gravame;
D.10 – di annullare la decisione CFA FIG n. 3/2026 per violazione del principio di personalità della responsabilità e di segregazione funzionale (Motivo XI);
- in ogni caso: di dichiarare che la formula apposta dalla CFA FIG nella decisione n. 3/2026 in materia di sinteticità degli atti difensivi è priva di base normativa, è contraddittoria e configura un’indebita pressione nei confronti della difesa, con effetto particolarmente lesivo per Massimiliano Schneck, la cui posizione processuale richiedeva necessariamente la trattazione sia delle difese comuni agli altri ricorrenti, sia delle difese specifiche sulla qualifica; di non computare tale formula nella valutazione di ammissibilità del presente ricorso; di dichiarare che, in caso di accoglimento del Motivo IV, l’accordo ex art. 70 RG FIG rivive ex tunc con applicazione della sanzione dell’ammonizione, prevendendo che trattasi di sanzione non sportiva o imponendo alla FIG di modificare il RG o il Regolamento Arbitri; di dichiarare che la cancellazione dall'Elenco degli Arbitri della FIG, eseguita il 16 aprile 2026, è illegittima; di dichiarare l’illegittimità del Regolamento Arbitri FIG nella parte in cui prevede perdita definitiva e non sanabile del requisito di incensuratezza per «squalifiche, inibizioni o ammonizioni sportive, comminate con provvedimento definitivo», imponendo alla stessa FIG di adottare un Regolamento Arbitri che disponga la sospensione dalla qualifica per il solo tempo della sospensione dall’attività sportiva disposta in via giudiziale, prendendo atto della struttura normativa della FIG e motivando espressamente sulla compatibilità della sanzione inflitta con il principio di proporzionalità nel caso specifico, tenuto conto che l'effetto sulla qualifica arbitrale è identico per ogni livello sanzionatorio sportivo superiore al proscioglimento; di condannare la Procura Federale FIG e la FIG alle spese del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione della tassa di accesso alla CFA FIG e della tassa di accesso al CG CONI o disporre il rimborso di tale ultima, in applicazione del principio di ripetibilità del contributo ex art. 7, comma 2, CGS CONI.