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Massimo Bugada ricorre contro la FPI avverso la decisione CFA relativa alla sospensione di un anno

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Massimo Bugada contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Massimo Bugada, la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale.

La vicenda trae origine dal deferimento del 27 ottobre 2025 spiccato dalla Procura Federale della FPI, a carico del sig. Massimo Bugada, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione dell’art. 1, commi 3 e 6, e dell’art. 34, comma 2, lett. e), dello Statuto FPI, nonché della violazione degli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia, per aver promosso e sostenuto lo svolgimento di un training camp internazionale, con la partecipazione della nazioni di Belgio e Ungheria, in assenza di autorizzazione federale.

Il ricorrente, sig. Massimo Bugada, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo e di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;

- in via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo, poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni irrogate;

- in estremo subordine, per i motivi di cui in narrativa, senza rinvio alla FPI, di accertare e dichiarare che alcuna sanzione è applicabile, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti per i fatti di causa.

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