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Michele Sisti ricorre contro FIGC, Lega Nazionale Dilettanti e C.R. Umbria LND FIGC per decisione CSAT che ha irrogato, a suo carico, squalifica fino al 28 gennaio 2031

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal Sig. Michele Sisti nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Umbria LND FIGC, nonché contro ogni e qualsivoglia altro soggetto o ente che l’On.le adìto Collegio di Garanzia riterrà interessato alla vicenda, e/o al quale riterrà necessario e/o opportuno estendere il contraddittorio, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore e domiciliati nelle loro sede sociali e/o istituzionali,  avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC LND, di cui al  Comunicato Ufficiale n. 225, pubblicata in data 21 maggio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo dell’odierno ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria F.I.G.C.-L.N.D. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 145 del 28 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Michele Sisti, la sanzione della squalifica fino al 28 gennaio 2031.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Virtus Collina – Olimpia Umbria, disputata in data 25 gennaio 2026 e valevole per il Campionato di Prima Categoria Umbria, in ordine ai comportamenti offensivi e alla condotta violenta tenuti dal sig. Michele Sisti nei confronti del direttore di gara.

Il suddetto ricorrente, sig. Michele Sisti, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, di sospendere, ai sensi dell'art. 57 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., l'efficacia esecutiva della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria LND FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 225 del 21 maggio 2026, sussistendo: il fumus boni iuris, in ragione dei gravi vizi di violazione di norme di diritto e di omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia che inficiano la decisione impugnata, analiticamente illustrati nei motivi del presente ricorso;  il periculum in mora, atteso il gravissimo e irreparabile pregiudizio che la sanzione della squalifica fino al 28/01/2031, nonché l'eventuale preclusione ex art. 9 CGS , arrecherebbe alla carriera sportiva e alla vita personale del Sig. Michele Sisti, giovane di anni 25, incensurato, la cui esposizione prolungata agli effetti di una sanzione fondata su un'istruttoria palesemente lacunosa e su una motivazione radicalmente viziata determinerebbe un danno non ristorabile per equivalente;

- in via principale, di accertare e dichiarare, per le ragioni analiticamente esposte nei motivi del presente ricorso, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, che inficiano la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria LND FIGC, pubblicata con C.U. n. 225 del 21 maggio 2026, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la medesima decisione - unitamente alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria FIGC LND, resa con C.U. n. 145 del 28 gennaio 2026; - per l’effetto, di pronunciare l’illegittimità e/o nullità e/o annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Umbria, pubblicata con C.U. n. 225 del 21.05.2026, e, per l’effetto, della pronuncia resa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria FIGC LND, con Comunicato Ufficiale n.145 del 28 gennaio 2026;

- in via subordinata, di pronunciare l’illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma della predetta decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Umbria, pubblicata con C.U. n. 225 del 21.05.2026, con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Umbria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto che saranno enunciati, e in particolare riqualificando la condotta del Sig. Michele Sisti nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), CGS FIGC, con conseguente rideterminazione della sanzione nei limiti minimi di tale norma, previa revoca di ogni riferimento alla preclusione ex art. 9 CGS, in misura conforme ai principi di proporzionalità, effettività, afflittività ragionevole e adeguata motivazione;

- in via ulteriormente gradata, di ridurre la sanzione a due anni di squalifica previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS FIGC, con motivazione adeguata e individualizzata, ovvero, in via ulteriormente subordinata, riducendo la sanzione al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 4, CGS FIGC, e previa dichiarazione della non avvenuta irrogazione della preclusione ex art. 9 CGS, disponendo l'integrale rinnovazione dell'istruttoria mediante l'audizione dei testimoni indicati dalla difesa e la valutazione di ogni altro elemento utile all'accertamento della verità ovvero mediante richiesta alla Procura Federale di procedere ad ogni approfondimento istruttorio che verrà indicato da codesto On.le Collegio; pronunciando ogni ulteriore, necessaria e opportuna statuizione volta ad accogliere le domande del Sig. Sisti.

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