Seleziona la tua lingua

Image

Mirko Garaffoni ricorre contro la FIGC

Collegio di Garanzia

il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Mirko Garaffoni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport, la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché nei confronti di Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Antonio Aiello, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini e delle Società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina, USD Pianese SSD S.r.l. e la C.S. Scandicci 1908 S.r.l. P.D., avverso la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito internet della FIGC in data 11 marzo, con la quale è stato respinto il ricorso dello Scandicci avverso la Decisione n. 93/TFN - SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare del 27 gennaio 2021, con cui è stata inflitta al ricorrente Mirko Garaffoni la sanzione di quattro anni di squalifica per l'infrazione disciplinare di illecito sportivo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorrente, Mirko Garaffoni, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento dell'odierno ricorso:

  • nel merito, in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di riformare e/o revocare e/o dichiarare nulla e /o annullata o comunque inefficace la decisione impugnata, che ha applicato a suo carico la sanzione di quattro anni di squalifica;
  • nel merito, in via subordinata, di derubricare la contestata incolpazione da illecito sportivo (art. 7, commi 1 e 2, CGS) e la violazione dell'obbligo di denuncia (art. 7, comma 7, CGS) con conseguente applicazione, a suo carico, della sanzione minima prevista dal CGS (nella versione all'epoca in vigore).
  • in via ulteriore subordinata, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di riformare e/o revocare e/o dichiarare nulla e/o annullata e comunque inefficace la decisione impugnata con rinvio al TFN - Sezione Disciplinare per la rinnovazione del procedimento ed indicazione del principio/principi di diritto da applicare.

Archivio Attività Istituzionali