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Norberto Marini e Fabrizio Allegrini ricorrono contro la FIG avverso decisione CFA FIG che ha confermato squalifica temporanea per 12 mesi a loro carico

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dai signori Norberto Marini e Fabrizio Allegrini contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 1/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026   - P.D. n. 2F/2025 -  ha confermato, in capo agli stessi ricorrenti, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.

La vicenda trae origine a seguito delle asserite violazioni degli articoli 2, 13 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG in relazione alle disposizioni dello Statuto FIG e del Regolamento Organico FIG in materia di assemblee elettive regionali, per i fatti accertati in sede di assemblee del Comitato Regionale Toscana del 23 novembre 2024.

I ricorrenti – signori Norberto Marini e Fabrizio Allegrini - chiedono al Collegio di Garanzia:

  • in via cautelare preliminare: di sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata decisione CFA FIG n. 1/2026, con immediato effetto e sino alla definizione del presente giudizio, stante il ricorrere del fumus boni iuris e del periculum in mora (irreversibilità della squalifica per 12 mesi);
  • in via principale: - Motivo I (assorbente): di annullare la decisione CFA FIG n. 1/2026 in quanto ha confermato la decisione TF FIG n. 1/2026, viziata per difetto di terzietà e imparzialità del collegio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 § 1 CEDU e degli artt. 3 e 26 CGS CONI e per violazione del principio di indipendenza degli organi di giustizia sancito dall'art. 3 CGS CONI e dal punto 3 dei PGS CONI; di rinviare il procedimento al TF FIG in composizione diversa da quella che ha deliberato la decisione TF FIG n. 1/2026;
  • in subordine: - Motivi II–XI (cumulativi): di annullare la decisione CFA FIG n. 1/2026 e, per l'effetto: – di dichiarare l'insussistenza dell'addebito disciplinare per difetto di offensività concreta delle condotte contestate (Motivo II) e per violazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans;  - di dichiarare l'assenza dell'elemento soggettivo in capo a Norberto Marini e Fabrizio Allegrini, con riferimento alla preclusione del canale consulenziale e all'omessa applicazione dei principi enunciati da Cass., ord. n. 8588/2024 (Motivo III); - di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla funzione di tutela ordinamentale, per sopravvenuto esaurimento del bene giuridico tutelato (Motivo Aggiuntivo); e, in via autonoma e principale, di dichiarare l'illegittimità sopravvenuta del potere disciplinare per difetto dell'interesse ordinamentale residuo al momento della pronuncia sanzionatoria (nemo auditur + sequenza causale documentata); in via ulteriormente subordinata, di rideterminare la sanzione al minimo edittale per effetto dell'esaurimento del disvalore ordinamentale residuo (rideterminazione officiosa ex Cass., n. 1867/2024, e Cass., n. 1818/2025); - di annullare il veto presidenziale per sviamento di potere e conflitto di interessi istituzionale, con reviviscenza dell'accordo ex art. 70 RG FIG e applicazione della sanzione dell'ammonizione (Motivo IV); di dichiarare la tipologica illegittimità della squalifica sportiva per condotte assembleari in spregio agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU (Motivo V), con annullamento della sanzione irrogata; in via subordinata, di dichiarare la riqualificazione dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 14 RG FIG, in luogo dell'art. 13 applicato dalla CFA FIG, con rideterminazione della sanzione al minimo edittale (Motivo V-bis); di annullare la decisione gravata per vizi di motivazione omessa, contraddittoria e apparente (Motivi VI, VII, VIII), con rinvio alla CFA FIG in diversa composizione; di dichiarare l'illegittimità del double counting della qualifica utilizzata come elemento costitutivo della fattispecie e come aggravante (Motivo VII bis), con eliminazione dell'aggravante e corrispondente riduzione della sanzione; - di annullare la decisione impugnata per violazione del diritto alla prova e del contraddittorio (Motivo IX), con rinnovo dell'istruttoria; rideterminare la sanzione al minimo edittale (ammonizione) per manifesta sproporzione (Motivo X), con applicazione dei poteri d'ufficio ex Cass., n. 1818/2025; di censurare l'omessa valutazione delle attenuanti, assenza di vantaggi personali, collaborazione per l'accordo ex art. 70, incensuratezza, come vizio autonomo ex art. 54, comma 1, lett. b), CGS CONI (Motivo X-bis); di applicare il principio di proporzionalità personalizzata, tenuto conto dell'assenza di potere decisionale autonomo in capo ai ricorrenti (Motivo X-ter); - di annullare la decisione stessa per violazione del principio di personalità della responsabilità e di segregazione funzionale (Motivo XI); - di dichiarare che l'accordo ex art. 70 RG FIG, ove il Motivo IV sia accolto, rivive ex tunc, con applicazione della sanzione dell'ammonizione per i ricorrenti, con restituzione degli nelle more prodotti dalla squalifica illegittimamente irrogata;
  • in ogni caso: di dichiarare che la formula apposta dalla CFA FIG nella decisione n. 1/2026 in materia di sinteticità degli atti difensivi è priva di base normativa, è contraddittoria e configura un'indebita pressione nei confronti della difesa; non computare tale formula nella valutazione di ammissibilità del presente ricorso; dichiarare che, in caso di accoglimento del Motivo IV, l'accordo ex art. 70 RG FIG rivive ex tunc, con applicazione della sanzione dell'ammonizione per Norberto Marini e Fabrizio Allegrini; di condannare la Procura Federale FIG e la FIG alle spese del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione della tassa di accesso alla CFA FIG e della tassa di accesso al CGS CONI o disporre la restituzione di tale ultima tassa, in applicazione del principio di ripetibilità del contributo ex art. 7, comma 2, CGS CONI.

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