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P.S. e C.R. ricorrono contro la FIGC per la squalifica di un anno nei confronti del minore L.S.

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dai sigg. P.S. e C.R., esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.S., avverso la decisione n. 97/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, emessa e notificata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. L.S., la sanzione della squalifica per la durata di 1 anno.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale Interregionale FIGC, a carico del sig. L.S., per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, c. 1 e 2, lettera c) e d), del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, in ordine alla condotta asseritamente posta in essere nei confronti di un compagno di squadra al termine di una gara.

I ricorrenti, sigg. P.S. e C.R., esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.S., chiedono al Collegio di Garanzia, nel merito, di accogliere il presente ricorso e le motivazioni in narrativa addotte in contrasto con la decisione n. 97CFA-2025-2026, emessa e notificata, in data 20 marzo 2026, da parte della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, che ha respinto il reclamo, di cui al procedimento n. 0120 CFA/2025-2026, avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del deferimento n. 18244\86 pfi 25-26 disposto dalla Procura Federale FIGC, è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della squalifica di anni 1 e, ritenuta infondata e\o non provata, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, la contestazione disciplinare rivolta a suo carico, di disporre il suo proscioglimento da ogni addebito disciplinare, con conseguente archiviazione del relativo procedimento sportivo.

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