P.S. e C.R. ricorrono contro la FIGC per la squalifica di un anno nei confronti del minore L.S.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dai sigg. P.S. e C.R., esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.S., avverso la decisione n. 97/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, emessa e notificata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. L.S., la sanzione della squalifica per la durata di 1 anno.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale Interregionale FIGC, a carico del sig. L.S., per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, c. 1 e 2, lettera c) e d), del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, in ordine alla condotta asseritamente posta in essere nei confronti di un compagno di squadra al termine di una gara.
I ricorrenti, sigg. P.S. e C.R., esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.S., chiedono al Collegio di Garanzia, nel merito, di accogliere il presente ricorso e le motivazioni in narrativa addotte in contrasto con la decisione n. 97CFA-2025-2026, emessa e notificata, in data 20 marzo 2026, da parte della Corte Federale di Appello, Sez. I, della FIGC, che ha respinto il reclamo, di cui al procedimento n. 0120 CFA/2025-2026, avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata in data 19 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del deferimento n. 18244\86 pfi 25-26 disposto dalla Procura Federale FIGC, è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della squalifica di anni 1 e, ritenuta infondata e\o non provata, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, la contestazione disciplinare rivolta a suo carico, di disporre il suo proscioglimento da ogni addebito disciplinare, con conseguente archiviazione del relativo procedimento sportivo.