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Paolo Paloni (Football Trade S.r.l.) ricorre contro il calciatore Mirko Antonucci per due diversi mandati legati alla stipula di contratti di prestazione sportiva

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dal sig. Paolo Paloni, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante di Football Trade S.r.l., nei confronti del sig. Mirko Antonucci, in virtù di due contratti di mandato, il primo dei quali, sottoscritto in data 22 ottobre 2020 e con durata sino a tutto il 5 settembre 2022, tra la Football Trade S.r.l. e il suddetto calciatore intimato, al fine di fornire assistenza a quest'ultimo per la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva con A.S. Cittadella S.r.l.; il secondo, sottoscritto in data 24 luglio 2023 e con durata sino a tutto il 23 luglio 2025, tra il sig. Paolo Paloni e il predetto sig. Mirko Antonucci, al fine di fornire assistenza a quest'ultimo per la sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva con Spezia Calcio S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l. e Cesena F.C. S.r.l..

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