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Pierangelo Di Pasquale e Alberto Toniolo ricorrono contro FIGC avverso decisione CFA FIGC che ha irrogato loro l'inibizione, rispettivamente, per 9 mesi e 4 mesi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto due ricorsi autonomi da parte dei signori Pierangelo Di Pasquale e Alberto Toniolo avverso le sanzioni loro irrogate con l’impugnata decisione della CFA FIGC.

-Primo ricorso -

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso depositato dal sig. Pierangelo Di Pasquale nei confronti del sig. Alberto Toniolo, dell'avv. Silvia Vallisneri, della S.S.D. a r.l. Real Milano, della Procura Federale FIGC e della Corte D’Appello FIGC avverso la decisione n. 0009/CFA-2026-2027, emessa dalla Corte Federale d’Appello – I Sezione, della  Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata in data 15 luglio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo n. 0187/CFA/2025-2026 della Procura Federale Interregionale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 121 del 4 giugno 2026 (con cui è stata irrogata, a carico del sig. Pierangelo Di Pasquale, la sanzione dell’inibizione per mesi 8 in relazione all’addebito n. 1.a) del deferimento, prosciogliendolo in relazione all'addebito n. 1.b) del medesimo deferimento), è stata irrogata, in capo allo stesso sig. Pierangelo Di Pasquale, la sanzione dell’inibizione per mesi 9.

La vicenda trae origine dal deferimento, con atto n. 352pfi25-26 del 9 aprile 2026, spiccato dalla della Procura Federale, a carico, tra gli altri, del sig. Pierangelo Di Pasquale, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, dall’articolo 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, dall’art. 1.1 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’11 luglio 2025 del Settore Giovanile e Scolastico e dalla Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, in ordine al mancato tesseramento dei calciatori sigg. S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025-2026.

Il ricorrente, sig. Pierangelo Di Pasquale, chiede al Collegio di Garanzia:

  • nel merito, in via principale, di accertare e di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto con riferimento all’integrazione degli illeciti di cui ai capi 1a) e 1b) del deferimento nei suoi confronti e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza della CFA FIGC impugnata, di accogliere nel merito il presente ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, co. I, del CGS CONI, così annullando tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati nei suoi confronti;
  • in via subordinata, di riformare, ai sensi degli artt. 62 CGS e 12 bis Statuto del CONI, la summenzionata sentenza della CFA FIGC, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, che l’ha emessa, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione articolati in narrativa.

- Secondo ricorso - 

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso depositato dal sig. Alberto Toniolo nei confronti del sig. Pierangelo Di Pasquale, dell'avv. Silvia Vallisneri, della S.S.D. a r.l. Real Milano, della Procura Federale FIGC e della Corte D’Appello FIGC avverso la decisione n. 0009/CFA-2026-2027, emessa dalla Corte Federale d’Appello – I Sezione, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata in data 15 luglio, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo n. 0187/CFA/2025-2026 della Procura Federale Interregionale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 121 del 4 giugno 2026 (con cui l'odierno ricorrente è stato prosciolto da tutti gli addebiti ascritti), è stata irrogata, in capo allo stesso sig. Alberto Toniolo, la sanzione dell’inibizione per mesi 4.

La vicenda trae origine dal deferimento, con atto n. 352pfi25-26 del 9 aprile 2026, spiccato dalla Procura Federale, a carico, tra gli altri, del sig. Alberto Toniolo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 CGS e dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, in ordine al mancato tesseramento dei calciatori sigg. S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025-2026.

Il ricorrente, sig. Alberto Toniolo, chiede al Collegio di Garanzia:

  • nel merito, in via principale, di accertare e di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto con riferimento all’integrazione degli illeciti di cui ai capi 1a) e 1b) del deferimento nei suoi confronti e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza della CFA FIGC impugnata, di accogliere nel merito il presente ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, co. I, del CGS CONI, così annullando tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati nei suoi confronti;
  • in via subordinata, di riformare, ai sensi degli artt. 62 CGS e 12 bis Statuto del CONI, la summenzionata sentenza della CFA, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, che l’ha emessa, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione articolati in narrativa.

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