Pisa Sporting Club ricorre contro la FIGC avverso l'obbligo di pagamento all'Alcione Milano del premio alla carriera per il tesseramento di S. Moreo
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Alcione Milano S.S.D. a r.l., nonché del sig. Stefano Moreo, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 13 aprile 2026 (Registro procedimenti n. 0134/CFA/2025-2026 – Doc. 1) e, quanto alle motivazioni, il 23 aprile 2026 (Decisione/0118/CFA-2025-2026 – Doc. 2), la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – FIGC, n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 5 marzo 2026, ha dichiarato il diritto della società Alcione Milano SSD a r.l. a percepire, da parte del Pisa Sporting Club S.r.l., il premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F. FIGC, nella misura di € 36.000,00, relativamente al tesseramento del calciatore Sig. Stefano Moreo.
La vicenda trae origine dalla delibera del 18 dicembre 2025 (comunicata alla ricorrente in data 19 dicembre 2025), con la quale la Commissione Premi FIGC ha revocato la certificazione del premio alla carriera, ex art. 99-bis NOIF, dalla medesima rilasciata con provvedimento n. 5 del C.U. n. 2E del 25 settembre 2025 ed in forza della quale era stato riconosciuto, in favore della Alcione Milano SSD ar.l., il premio alla carriera ritenuto dovuto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l., nella misura di Euro 36.000,00, relativamente al tesseramento del calciatore Moreo Stefano.
La ricorrente – Pisa Sporting Club s.r.l. - chiede al Collegio di Garanzia:
in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. ivi impugnata, che, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche – FIGC, n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, ha riconosciuto, in favore di Alcione Milano S.S.D. a r.l., il premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C., pari a € 36.000,00, in relazione al calciatore Stefano Moreo e, per l’effetto, di accertare la non debenza del suddetto premio da parte del Pisa Sporting Club S.r.l.;
in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. ivi impugnata, e, per l’effetto, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.