Prima Sezione, il 10 novembre la prossima sessione di udienze
COLLEGIO DI GARANZIA
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, avv. prof. Vito Branca, ha fissato la prossima udienza della Sezione da lui presieduta, che si terrà il prossimo 10 novembre 2026, a partire dalle ore 14.30, preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2026, presentato congiuntamente, in data 20 agosto 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio, dal sig. Gaetano Niscemi in proprio e dal sig. Massimiliano Sciapli in proprio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento della decisione n. 0016/CFA-2026 – 2027, Registro Procedimenti n. 0194/CFA 2025-2026, comunicata in data 24 luglio 2026, che ha respinto il reclamo proposto dagli esponenti e confermato la decisione n. 0267/TFNSD/2025-2026 dell’8 giugno 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata inflitta alla Società Trapani F.C. 1905 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della “prima stagione sportiva utile successiva alla presente”, e, dunque, nella stagione sportiva 2026/2027; ai signori Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno, oltre ad euro 1.500,00 di ammenda; ed al Sig. Massimiliano Scialpi la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di euro 1.000,00; nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2026, presentato, in data 10 settembre 2026, dalla S.P.D. Amiternina Scoppito contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, emessa, nel dispositivo, in data 10 settembre 2026, che, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, di cui al C.U. n. 10 del 20 agosto 2026, reiettiva del ricorso della suddetta ricorrente avverso la delibera del Consiglio Direttivo del C.R.A. FIGC-LND, che ha disposto l’anticipazione della riforma del Campionato Regionale di Promozione e la conseguente mancata integrazione dell’organico delle squadre partecipanti al detto Campionato;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2026, presentato, in data 15 ottobre 2026, dalla A.S.D. Morazzone contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e trasmesso, per conoscenza, alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma della decisione della Corte Federale di Appello Nazionale della FIGC n. 0041/CFA-2026-2027 (Registro procedimenti n. 0023/CFA/2026-2027), emessa in data 21 settembre 2026 e notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 19 del 1° settembre 2026, reiettiva del ricorso proposto dalla A.S.D. Morazzone avverso la delibera del predetto Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 12 del 15 agosto 2026 (punto 3.2.4.), nella parte in cui il ripetuto Comitato Regionale ha preso atto della rinuncia della società A.S.D. Union Villa Cassano e ha rideterminato l’organico del Campionato Regionale Under 15, s.s. 2026/2027, a n. 63 squadre, anziché procedere al completamento dello stesso mediante ripescaggio.