Prima Sezione, il calendario aggiornato della sessione di udienze del 14 luglio
Collegio di Garanzia
La Prima Sezione ha aggiornato il calendario della prossima sessione di udienze, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca, che si terrà in data 14 luglio 2026, a partire dalle ore 13.30:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2026, presentato congiuntamente, in data 28 maggio 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 Aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società Trapani FC 1905 S.r.l, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell’ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. Gaetano Niscemi, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 1.000,00; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2026, presentato, in data 28 maggio 2026, dalla società Chieti F.C. 1922 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro la U.S. Recanatese A.S.D., per l’annullamento e la riforma della decisione n. 0131/CFA-2025-2026, resa dalla Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., comunicata alla società istante in data 19 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC ed in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, è stata irrogata, a carico della Chieti F.C. 1922, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva corrente;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2026, presentato, in data 5 giugno 2026, dalla società MyTuscany A.S. ssadrl avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana FIGC - LND, emessa in data 9 maggio 2026, con la quale la Corte ha respinto il reclamo presentato dall’odierna ricorrente e ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Pistoia in data 4 aprile 2026 (C.R.T. D.P. Pistoia – C.U. n. 42/2026), con la quale è stata irrogata, in capo alla società My Tuscany, la sanzione della perdita della gara Poggio a Caiano – My Tuscany del 2 maggio 2025, oltre all’ammenda di euro 250,00;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2026, presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. Francesco Ramacciotti avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dall'odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica) in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. Ramacciotti, la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico.