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Prima Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2026, presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. Vincenzo Dinardo avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Golf, pronunciata all’udienza del 27 maggio 2026, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dallo stesso sig. Dinardo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Toscana e Umbria, proc. n. 5S/2026), con rideterminazione della squalifica da sei (6) a tre (3) mesi e rigetto della richiesta principale di conversione della squalifica in ammonizione; NULLA PER LE SPESE;

2. HA ACCOLTO IL RICORSO, NEI TERMINI E NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, E RIMESSO ALLA CFA FIGC PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE RELATIVA AI PUNTI DI PENALIZZAZIONE SECONDO I CRITERI ESPRESSI NEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO IN MOTIVAZIONE, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 54/2026, presentato, in data 19 giugno 2026, dalla società A.S.D. Brian Lignano Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. I, n. 0133/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 170/CFA/2025-2026, depositata in data 21 maggio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0243/TFN-SD/2025-2026 del 6 maggio 2026, è stata irrogata, in capo all’attuale ricorrente -  A.S.D. Brian Lignano Calcio, la ulteriore sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto quanto statuito dai primi Giudici, a seguito dell’originario deferimento prot. n. 27491/846pf25-26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026; SPESE AL DEFINITIVO;

3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 61/2026 depositato, in data 30 luglio 2026, dalla ASD Lazio Hockey Prato Giovani nei confronti dell’ASD Hockey Club Bra e della Federazione Italiana Hockey (FIH) per l’anullamento della decisione n. 1 – 2025/2026, emessa dalla Corte Federale d’Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, pubblicata in data 15 luglio 2026 e comunicata in pari data ai difensori del ricorrente, che ha respinto il reclamo dell’odierna ricorrente avverso la regolarità della gara del Campionato di Serie A Elite maschile tra la Lazio Hockey e HC Bra, disputatasi in data 30 maggio u.s. e conclusasi con il risultato di 4 a 1 in favore dell’ASD Hockey Club Bra, confermando la decisione del Giudice Sportivo e l’omologazione della gara e del risultato; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIH, ED € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE ASD HOCKEY CLUB BRA';

4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 64/2026, presentato, in data 6 agosto 2026, dalla società S.S. Taranto 2025 SSDARL nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Terza Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 2 luglio 2026 (Registro procedimenti n. 0321/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 7 luglio 2026 (Decisione n. 0001/CSA-2026-2027), la quale, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla S.S. Taranto avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 499 del 15 giugno 2026, ha inflitto alla reclamante le seguenti sanzioni: “- obbligo di disputa di 3 (tre) gare della s.s. 2026/2027 a porte chiuse; - ammenda di € 6.500,00 alla società; - penalizzazione di 2 punti in classifica”; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

5. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 65/2026, presentato, in data 7 agosto 2026, dalla società ACR Messina 1900 SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC, e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Federale D’Appello – FIGC, Sezioni Unite, emessa con C.U. n. 0006/CFA-2026/2027 del 10 luglio 2026, con la quale è stato parzialmente respinto il reclamo avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con C.U. n. 572 dell’08 maggio 2026, con cui è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel Campionato di riferimento, confermando la sola sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

6. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 68/2026, presentato, in data 13 agosto 2026, dalla società Virtus Pallacanestro Imola S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), e nei confronti della controinteressata Pallacanestro Viola S.S.D. a r.l. e della Lega Nazionale Pallacanestro (LNA), avverso il C.U. n. 106 del 7 agosto 2026 della Corte Federale di Appello FIP n. 1, con cui la Corte Federale d’Appello della FIP ha respinto il reclamo proposto dalla società sportiva ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIP n. 33 del 30 luglio 2026, che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento del Settore Agonistico FIP del 10 luglio 2026 – S.A. n. 3 - concernente la classifica delle squadre “riserva” per il Campionato Maschile di Serie B Nazionale s.s. 2026/2027; nonché, per quanto di ragione, avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale FIP n. 33 del 30 luglio 2026 – C.U. n. 97 del 30 luglio 2026 – T.F. n. 33, e con estensione degli effetti avverso il C.U. n. 17 del 10 luglio 2026 – Settore Agonistico FIP n. 3, che ha elaborato la classifica delle squadre “riserva” per il Campionato Maschile di Serie B Nazionale, collocando erroneamente al primo posto la Pallacanestro Viola Reggio Calabria ed al secondo posto la Virtus Pallacanestro Imola; nonché, infine, avverso ogni atto connesso, conseguenziale o presupposto, ivi incluso l’elenco delle squadre ammesse al Campionato Serie B nazionale 2026/2027 ed i relativi calendari pubblicati lo scorso 10 agosto 2026; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIP.

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