Seleziona la tua lingua

Image

Prima Sezione, l'esito della odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, 

  1. Ha dichiarato cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza d'interesse in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2025, presentato, in data 29 ottobre 2025, dalla Esseti ASD Basket Terni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, anche inaudita altera parte, della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Umbro della FIP in data 16 ottobre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo d’urgenza proposto dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento emesso, in data 13 ottobre 2025, dal Giudice Sportivo dell'Ufficio Giustizia Regionale Umbria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25, Giudice Sportivo Regionale n. 5, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Giacomo Comastri, la sanzione della squalifica per 4 gare; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio;
  1. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2025, presentato, in data 3 novembre 2025, dalla FCD LMM Montemiletto contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, l'U.S. Angri 1927, con notifica effettuata alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, con motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara FCD LMM Montemiletto - U.S. Angri del 14 settembre 2025 ed è stata inflitta alla predetta U.S. Angri 1927 l’ammenda di € 150,00; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente u.s. angri 1927 ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Figc.

Archivio Attività Istituzionali