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Prima Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca (quanto ai Ricorsi nn. 25/2023, 63 e 86/2025, nonché 2, 3, 9, 10, 14 e 19/2026) e dal prof. avv. Angelo Maietta (quanto ai Ricorsi nn. 39, 48, 59 e 61/2025), all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 21 aprile 2026, ha assunto le seguenti determinazioni:

1. HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2023, presentato, in data 23 marzo 2023, dalla A.S.D. Gallico Catona F.C. contro il Comitato Regionale Calabria presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria FIGC – LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 2 febbraio 2023, che ha irrogato, a carico della A.S.D. Gallico Catona F.C., l'ammenda di € 800,00, la penalizzazione di due punti in classifica e una giornata di squalifica del campo di giuoco da disputarsi a "porte chiuse", con decorrenza immediata; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E L'INCAMERAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.200,00 VERSATA DALLA SOCIETA' RICORRENTE A TITOLO DI DIRITTI AMMINISTRATIVI;

2. HA RIGETTATO IL RICORSO PRINCIPALE, ACCOLTO IL RICORSO INCIDENTALE E, PER L'EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CSAT PRESSO IL C.R. UMBRIA FIGC-LND E CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO FIGC-LND PRESSO IL MEDESIMO C.R. in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 39/2025, presentato, in data 26 aprile 2025, dal sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale, adottata, ai sensi dell’art. 35, comma 7, CGS, con il C.U. n. 49 del 6 marzo 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. T.M., la squalifica fino al 30 settembre 2029), è stata comminata, a carico del predetto sig. T.M., la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

3. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 48/2025, presentato, in data 25 giugno 2025, dalla ASD Porcari Academy e dai sigg. Silla Stefano e Angela Lippi, nella qualità di genitori del minore D.S., nei confronti del Comitato Regionale Toscana della FIGC-LND e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 29 maggio 2025, che, nel rigettare il reclamo proposto dal sodalizio sportivo ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 2 maggio 2025, con il quale è stata comminata la squalifica per 6 gare effettive all’atleta D.S.; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

4. HA ACCOLTO IL RICORSO E ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA COME DA MOTIVAZIONE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2025, presentato, in data 5 agosto 2025, dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 pubblicato il 23 luglio 2025, con la quale, a seguito dell’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 62/2025 del 12 maggio/14 luglio 2025, nel conseguente giudizio di rinvio è stata irrogata, a carico del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 27 ottobre 2026, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del CGS FIGC; NULLA PER LE SPESE;

5. HA DICHIATRATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 61/2025, presentato congiuntamente, in data 3 settembre 2025, dai sigg. Santina Romeo e Salvatore Tomasello, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore A.T., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal sig. A.T., è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, con cui è stata irrogata, a carico del suddetto sig. A.T., la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

6. HA DICHIATRATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 63/2025, presentato congiuntamente, in data 12 settembre 2025, dai sigg. Gaetano Palermo e Olimpia Musumeci, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D.P., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0015/CFA/2025-2026, pubblicata, completa di motivazioni, il 4 agosto 2025 e comunicata il 21 agosto 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 23 giugno 2025, con cui è stata irrogata, a carico del suddetto sig. D.P., la sanzione della squalifica per anni 4; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

7. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2025, presentato, in data 23 dicembre 2025, dalla A.S.D. C.S. Locate contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e la U.S. Cavese avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 dell'11 dicembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 23 ottobre 2025, con cui, in relazione alla gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate del 12 ottobre 2025, in accoglimento del ricorso della U.S. Cavese, è stata comminata, a carico della A.S.D. C.S. Locate, la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara per 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS FIGC; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

8. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 2/2026, presentato, in data 15 gennaio 2026, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 9 dicembre 2025, Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 16 dicembre 2025, con decisione n. 0063/CFA-2025-2026, con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0085/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 ottobre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 3 novembre 2025, con la quale è stata irrogata, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

9. HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E CONFERMATO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 3/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla U.S.D. Colligiana contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Monteroni e nei confronti del Comitato Regionale Toscana LND-FIGC e della Delegazione Provinciale di Siena presso il medesimo Comitato Regionale LND-FIGC per l'annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 39 del 18 dicembre 2025, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo di Siena, di cui al C.U. n. 22 del 12 novembre 2025 (che aveva irrogato, a carico della A.S.D. Monteroni, la perdita della gara Monteroni - Colligiana del 9 novembre 2025 con il risultato di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 50,00), è stata irrogata, carico della U.S.D. Colligiana, la sanzione della punizione della perdita della suddetta partita con il risultato di 3-0; NULLA PER LE SPESE;

10. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 9/2026, presentato, in data 6 febbraio 2026, dalla Academy Mundial F.C. ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, nonché contro la Polisportiva Dil. Saxa Flaminia Labaro, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND del 18 dicembre 2025, pubblicata sul C.U. n. 230 del 9 gennaio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Società Saxa Flaminia Labaro avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale FIGC-LND, di cui al C.U. n. 186 LND del 4 dicembre 2025 (che aveva comminato, a carico della Società Saxa Flaminia Labaro, la punizione sportiva della perdita della gara contro Academy Mundial F.C. ASD del 15 novembre 2025, con il punteggio di 0-3), è stata annullata la punizione della perdita della predetta gara e, per l'effetto, è stata ordinata la sua ripetizione, con conferma nel resto della decisione impugnata; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

11. HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, HA DETERMINATO L'APPLICAZIONE, A CARICO DEL SIG. D.M., DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 1, LETT. H, DEL REGOLAMENTO TRIAL 2025 in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 10/2026, presentato, in data 11 febbraio 2026, dal sig. N.C., rappresentato dai sigg. Marco Capecchi e Barbara Calabrese, esercenti la responsabilità genitoriale, contro il sig. D.M., rappresentato dal sig. Roberto Mazzola, esercente la responsabilità genitoriale, per l'impugnazione della decisione n. 4/2025 della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), depositata in data 12 gennaio 2026, con la quale è stato respinto l'appello proposto nell'interesse dell’odierno ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 20/2025 del 16 ottobre 2025, che ha respinto l’istanza proposta, ex art. 77 RdG, dai sigg. Marco Capecchi e Barbara Calabrese, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore N.C., in relazione alla regolarità dell'ultima gara del Campionato Italiano Minitrial del 28 settembre 2025; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

12. HA DICHIARATO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO A CAUSA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA TERNANA CALCIO S.R.L. in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 14/2026, presentato, in data 27 febbraio 2026, dalla Ternana Calcio S.r.l. contro la Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0084/CFA-2025-2026, notificata in data 30 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare,  FIGC n. 0121/TFNSD-2025-2026 del 18 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della Ternana Calcio S.r.l., la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2025/2026; 

13. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 19/2026, presentato, in data 30 marzo 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Salvatore Castiglione in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. Salvatore Castiglione, la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

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