Prima Sezione, l'esito delle udienze odierne
Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni:
- RITENUTA LA CONNESSIONE SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DEL PRESENTE GIUDIZIO CON ALTRO, INTRODOTTO CON RICORSO N. 15/2026 DEL 7 MARZO 2026, DECISO DALLE SEZIONI UNITE DEL COLLEGIO CON DISPOSITIVO IN DATA 30 MARZO 2026, HA DISPOSTO LA SOSPENSONE DEL GIUDIZIO – IN ATTESA DEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI – di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2026, presentato congiuntamente, in data 13 aprile 2026, dal sig. Valerio Antonini in proprio, quale presidente della Trapani Shark SSDARL, e dalla predetta società sportiva Trapani Shark SSDARL avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 616 del 13 marzo 2026, CFA n. 7, assunta in data 13 marzo 2026 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 31, di cui al C.U n. 431 del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione quale connesso atto presupposto), con cui è stata irrogata, a carico del sig. Valerio Antonini, la sanzione dell'inibizione per anni 2, a partire dal 31 dicembre 2027, in considerazione del precedente provvedimento di inibizione per anni 2, irrogato in data 30 dicembre 2025, e quindi fino al 31 dicembre 2029, nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nell'anno sportivo in corso;
- RITENUTA LA CONNESSIONE SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DEL PRESENTE GIUDIZIO CON ALTRO, INTRODOTTO CON RICORSO N. 15/2026 DEL 7 MARZO 2026, DECISO DALLE SEZIONI UNITE DEL COLLEGIO CON DISPOSITIVO IN DATA 30 MARZO 2026, HA DISPOSTO LA SOSPENSONE DEL GIUDIZIO – IN ATTESA DEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI – di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2026, presentato congiuntamente, in data 27 aprile 2026, dal sig. Valerio Antonini in proprio e dalla Trapani Shark SSDARL avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) n. 8, di cui al C.U. n. 662 del 25 marzo 2026, comunicata in data 26 marzo 2026, con la quale è stata annullata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 30, di cui al C.U. 397 del 3 gennaio 2026, ed è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti, con conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 29, di cui al C.U n. 396 del 3 gennaio 2026, con cui è stata applicata, a carico del sig. Valerio Antonini, la sanzione dell'inibizione per anni 2, fino al 30 dicembre 2027, ex art. 59, lett. b), R.G., nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi nell'anno sportivo in corso, ex art. 61 R.G;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2026, presentato, in data 6 maggio 2026, dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 avverso tutti i capi e i punti della decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata e pubblicata in data 9 aprile 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, FIGC, n. 0009/TFNST-2025-2026, notificata il 6 marzo 2026, con cui è stata dichiarata l’irregolarità del tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone della A.S.D. Soccer Massafra 1963 alla data del 14 dicembre 2025; ha, altresì, dispoto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2026, presentato, in data 21 maggio 2026, dall’ASD Ecocity Futsal Genzano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Federale FIGC, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, sez. I, di cui al C.U. n. 0129/CFA/2025-2026 del 18 maggio 2026, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, emessa e pubblicata con C.U. n. 0235/TFN-SD2025-2026 del 1° maggio 2026, ed in accoglimento del reclamo interposto dal Procuratore Federale – FIGC, è stata irrogata, in capo alla società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di punti otto in classifica. Nulla per le spese.