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Prima Sezione: esito della odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2025, presentato, in data 21 novembre 2025, dalla Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, l'U.S.D. Arce 1932, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, con cui, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. Arce 1932 in ordine alla regolarità della gara Arce 1932 - Tivoli Calcio 1919 del 14 settembre 2025, è stata irrogata, a carico della SSDARL Tivoli Calcio 1919, la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; a carico del dirigente accompagnatore, sig. Sergio Gasperini, l'inibizione fino al 2 ottobre 2025; a carico del calciatore Ciro Fumo, la squalifica per una ulteriore giornata di gara; ed è stata, altresì, stabilita la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore Ciro Fumo alla gara Tivoli Calcio 1919 - Città di Anagni del 7 settembre 2025; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC ED € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA U.S.D. ARCE 1932;

2. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 78/2025, presentato, in data 27 novembre 2025, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva;  HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC;

3. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 79/2025, presentato, in data 28 novembre 2025, dalla Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (già A.S.D. Real Putignano) contro la Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carovigno 1949 avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, depositata in data 30 ottobre 2025 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30 ottobre 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 7 ottobre 2025 (che, in ordine alla gara A.S.D. Città di Carovigno 1949 - A.S.D. Real Putignano del 14 settembre 2025, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. Città di Carovigno 1949 e confermato il risultato di 2 a 1 in favore della società ASD Real Putignano), è stata comminata, a carico della società A.S.D. Real Putignano, la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3 in favore della società A.S.D. Città di Carovigno 1949; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC ED € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA A.S.D. CITTA' DI CAROVIGNO 1949;

4. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 83/2025, presentato, in data 5 dicembre 2025, dalla Celle Verrazze SSD a r.l. nei confronti del Club Milano SSD a r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), avverso la decisione n. 0044/CSA-2025-2026, Registro procedimenti n. 029/CSA/2025-2026, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, FIGC, notificata in data 6 novembre 2025, a seguito del dispositivo n. 0036/CSA 2025-2026 del 22 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, è stata confermata la delibera del Giudice Sportivo della LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 30 settembre 2025, con cui, in accoglimento del reclamo della Club Milano SSD a r.l., con riferimento alla gara Celle Verrazze F.B.C. - Club Milano SSD a r.l., è stata inflitta, a carico della Celle Verrazze SSD a r.l., la punizione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC ED € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA CLUB MILANO SSD A R.L..

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