Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
RIUNITI, PER RAGIONI DI CONNESSIONE SOGGETTIVA E PARZIALMENTE OGGETTIVA, IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
CON IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
HA RESPINTO ENTRAMBI I RICORSI. HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
2. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 63/2024, presentato, in data 21 novembre 2024, dalla A.S.D. Viaccia Calcio avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 novembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Prato, di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 16 ottobre 2024, che, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Paperino San Giorgio, aveva omologato la gara ASD Viaccia Calcio – ASD Paperino San Giorgio con il risultato di 0-3.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
3. HA RESPINTO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. n. 64/2024, presentato congiuntamente, in data 22 novembre 2024, dalla A.S.D. Femminile Lady Maerne e dai sigg. Italo Maggiolo, Marco Cavasin e Elena Dalle Fratte nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Federale FIGC avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 41- 2024/2025, Registro procedimenti n. 36/CFA/2024-2025, pubblicata in data 24 ottobre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND del 17 settembre 2024, di cu al C.U. n. 30 del 18 settembre 2024, stagione sportiva 2024/2025 (che aveva inflitto, a carico del sig. Italo Maggiolo, la sanzione dell'inibizione per 13 mesi; a carico del sig. Marco Cavasin, la sanzione dell'inibizione per 10 mesi; a carico della sig.ra Elena Dalle Fratte, la sanzione della squalifica per 13 giornate da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n. 13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile), e, per l'effetto, sono state irrogate, a carico del sig. Italo Maggiolo, la sanzione dell'inibizione per 9 mesi; a carico del sig. Marco Cavasin, la sanzione dell'inibizione per 8 mesi; a carico della sig.ra Elena Dalle Fratte, la sanzione della squalifica per 12 giornate da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n. 12 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
4. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2024, presentato, in data 22 novembre 2024, dalla U.S.D. Montagnano 1966 contro la Polisportiva Luco A.S.D., nonché contro il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 2024, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26 settembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D., è stata inflitta alla U.S.D. Montagnano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara Luco - Montagnano dell’8 settembre 2024 con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, l’inibizione sino al 6 ottobre 2024 al dirigente accompagnatore Andrea Cartocci e la squalifica per una giornata al calciatore Kaspars Svarups; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC, ED € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA LUCO ASD;
5. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2024, presentato, in data 6 dicembre 2024, dalla Club Milano S.S.D. a r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Polisportiva Ciliverghe di Mazzano A.S.D., della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0035/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0035/CSA/2024-2025 del 7 dicembre 2024, riferita al dispositivo n. 0032/CSA-2024-2025 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 ottobre 2024, con la quale, nel respingere il ricorso della Club Milano S.S.D. a r.l., è stato omologato il risultato della gara Pol. Ciliverghe - Club Milano del 14 settembre 2024, conclusasi con il risultato di 2-0; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE POLISPORTIVA CILIVERGHE DI MAZZANO ASD;
6. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2024, presentato, in data 10 dicembre 2024, dalla Sezione Periferica di Taranto della L.N.I. contro la ASD Palio di Taranto, nonché contro la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della FICSF n. 1/2024, emessa in data 11 novembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Palio di Taranto, è stata annullata la decisione n. 1/2024, emessa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 20 settembre 2024, all'esito del procedimento n. 1/2024 (che aveva rigettato il ricorso della ASD Palio di Taranto), e, per l’effetto, è stato confermato il risultato del CIA di Lance a 10 remi, seconda gara, seconda manche femminile, tenutosi a Termoli il 15 settembre 2024, con assegnazione della vittoria all’equipaggio della ASD Palio di Taranto; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE ASD PALIO DI TARANTO.