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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Angelo Maietta, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
 
CON RIFERIMENTO AI RICORSI RIUNITI ISCRITTI:
1. al R.G. ricorsi n. 21/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Piersamuele Prosperi, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 09 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Piersamuele Prosperi dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3866/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 24/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 22/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro la sig.ra Iolanda Ferretti, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore sig. S.R., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 08 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta S.R. dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3865/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 23/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 23/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Alessandro Buccione, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 07 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Alessandro Buccione dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3864/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 22/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 24/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro i sigg. Valerio Gangai e Alessandra De Leonardis, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore F.G., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 02 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta F.G. dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3859/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 17/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 25/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Lorenzo Farina, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 11 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Lorenzo Farina dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3868/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 26/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 26/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Marco Mosca, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 06 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta T.M. dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3863/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 21/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 27/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Andrea Sargente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore L.S., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 03 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta L.S. dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3860/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 18/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
1. al R.G. ricorsi n. 28/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro i sigg. Valerio Gangai e Alessandra De Leonardis, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore T.G., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 01 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta T.G. dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3858/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 16/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILI I RICORSI RIUNITI; HA, ALTRESI', DISPOSTO LA CONDANNA DELLA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE.
 
2. HA DICHIARATO IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL COMITATO ITALIANO PARLAMIPICO in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 30/2025, presentato, in data 27 marzo 2025, dalla Torino FD A.S.D. Onlus nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Filo di Arianna SCS Onlus per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 7 marzo 2025 (Registro procedimenti n. 0218/CSA-2024-2025) e, quanto alle motivazioni, il 19 marzo 2025 (Decisione/0161/CSA-2024-2025), con la quale è stato rigettato il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, adottata con C.U. n. 23/S del 30 gennaio 2025, con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), ed all’art. 65 CGS, era stata inflitta, nei confronti della Torino FD A.S.D. Onlus, la sanzione della perdita della gara Torino FD - Filo di Arianna SCS Onlus del 21 dicembre 2024 con il punteggio di 0-3; nonché per l’annullamento/revoca di quest’ultima decisione del Giudice di prime cure, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo; HA, ALTRESI', DISPOSTO LA CONDANNA DELLA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
 
3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE, PREVIA REVOCA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE ASSUNTO DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IN DATA 5 MAGGIO 2025, il ricorso iscritto al R.G. n. 33/2025, presentato, in data 1° aprile 2025, dalla Società A.C.D. Campodarsego nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sez., n. 141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della A.C.D. Campodarsego, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. con il punteggio di 0-3; HA, ALTRESI', DISPOSTO LA CONDANNA DELLA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
 
4. HA ACCOLTO E, PER L'EFFETTO, ORDINATO ALLA DIVISIONE CALCIO A 5 DI DISPORRE LA RIPETIZIONE TOTALE DELLA GARA NEI TERMINI DI RITO, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 37/2025, presentato, in data 18 aprile 2025, dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano contro la A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Divisione Calcio a Cinque, alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 0162/CSA/2024-2025, depositata e notificata, completa di motivazioni, il 20 marzo 2025, con la quale, in ordine ai due reclami (riuniti) proposti rispettivamente dalla suddetta ricorrente e dalla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 616 del 13 febbraio 2025 (che aveva statuito, a carico di entrambi i menzionati Sodalizi, la punizione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025; aveva comminato, a carico della Fortitudo Pomezia, l’ammenda di € 2.500,00 e, a carico della Ecocity Genzano, l’ammenda di € 500,00, oltre ad ulteriori sanzioni disciplinari), è stato integralmente respinto il gravame della odierna istante, mentre è stato parzialmente accolto quello del club pometino, revocando l’irrogato 0-6 ed infliggendo alla compagine medesima la sola penalizzazione di tre punti in classifica; NULLA PER LE SPESE.

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