Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2025, presentato, in data 10 aprile 2025, dalla ASD Valfenera nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della APD Pecetto avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l'omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo; HA, ALTRESI', DISPOSTO LA CONDANNA DELLA RESISTENTE APD PECETTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA ASD VALFENERA; NULLA PER LE SPESE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DELLA AC SOMMARIVESE;
2. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. n. 35/2025, presentato, in data 10 aprile 2025, dalla FCD Pinerolo nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della ASD Giovanile Centallo 2006 avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 marzo 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 27 febbraio 2025, che, con riferimento alla gara del 16 febbraio 2025 Centallo - Pinerolo, ha respinto il ricorso della FCD Pinerolo avverso la regolarità della suddetta partita e ha disposto l'omologazione con il risultato di 2-1 conseguito sul campo; NULLA PER LE SPESE;
3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE, PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE, il ricorso iscritto al R.G. n. 36/2025, presentato, in data 17 aprile 2025, dalla A.S.D. Città di Campagna 1919 contro la A.S.D. Pol. Rocchese e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 aprile 2025, riferita al dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara A.S.D. Pol. Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919 con il punteggio di 0-0; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
4. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 40/2025, presentato, in data 5 maggio 2025, dalla A.S.D. Marianella nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della A.S.D. Boys Caivanese per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC–LND, comunicata, quanto al dispositivo, con C.U. n. 48/CSAT del 18 aprile 2025 e, quanto alle motivazioni, con C.U. n. 49/CSAT del 24 aprile 2025, con la quale, nel respingere il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, di cui al C.U. n. 37/GST del 15 aprile 2025, con la quale era stato omologato il risultato della gara A.S.D. Boys Caivanese - A.S.D. Marianella del 12 aprile 2025 conseguito sul campo; HA, ALTRESI', DISPOSTO LA CONDANNA DELLA A.S.D. MARIANELLA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE A.S.D. BOYS CAIVANESE.