Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA DICHIARATO CESSATA LA MATERA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2025, presentato, in data 24 aprile 2025, dalla A.S.D. Leonardo nei confronti della A.S.D. CDM Futsal avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC n. 0166/CSA-2024-2025, pubblicato e notificato in data 28 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 714 del 28 febbraio 2025, con la quale è stata comminata, a carico della A.S.D. Leonardo, la punizione sportiva della perdita della gara contro la A.S.D. CDM Futsal con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella CDM Futsal a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima; NULLA PER LE SPESE;
2. HA DICHIARATO CESSATA LA MATERA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 41/2025, presentato, in data 13 maggio 2025, dal sig. Michael Anthony Arcieri, rappresentante legale della società Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l., contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 766 del 28 aprile 2025, n. 22 della Corte Sportiva di Appello della FIP, pubblicato in data 6 maggio 2025, con il quale è stato respinto il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate del campo di gioco della Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l., come deciso dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Comunicato Ufficiale n. 731, d.d. 22 aprile 2025, gara 213; NULLA PER LE SPESE;
3. HA DICHIARATO IRRICEVIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 42/2025, presentato, in data 19 maggio 2025, dalla ASD Acquacetosa Centro Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio LND-FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 413 del 16 maggio 2025 e riferita alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 389 del 2 maggio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società Fidene A.S.D., è stata annullata la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 SGS dell’11 aprile 2025 (che aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara Acquacetosa Centro Calcio – Fidene A.S.D. del 22 marzo 2025), ordinando di ripetere la suddetta gara giocata in data 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 16 Regionale; NULLA PER LE SPESE;
4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 15.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC, € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LNPB ED € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA UC SAMPDORIA S.P.A..