Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2026, presentato congiuntamente, in data 14 aprile 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio e dal sig. Andrea Oddo in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0108/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, comunicata in data 3 aprile 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026, resa in data 13 marzo 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di € 1.000,00 ciascuno; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC. Ha, altresì disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2026, presentato, in data 13 aprile 2026, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Calcio Padova S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata il 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LNPB, di cui al C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui ha disposto l'irrogazione, a carico del Venezia F.C. S.p.A., della sanzione della perdita della gara Venezia – Padova del 7 febbraio 2026 con il punteggio di 0-3. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Calcio Padova S.p.A.;
- ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2026, presentato, in data 18 aprile 2026, dalla A.S.D Lavorate Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la A.S.D A.C. Bracigliano per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026), con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. A.C. Bracigliano avverso la decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026 (con cui è stata irrogata, a carico della A.S.D. A.C. Bracigliano, la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D Lavorate Calcio – A.S.D A.C. Bracigliano del 7 marzo 2026, con il punteggio di 3 - 0, in favore della A.S.D. Lavorate Calcio, nonché l'ammenda di euro 150,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica), è stata irrogata, a carico della A.S.D Lavorate Calcio, la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. AC Bracigliano, annullando le sanzioni nei confronti di quest'ultima. Ha, altresì, disposto la compensazione delle spese del giudizio.
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2026, presentato, in data 24 aprile 2026, dalla A.S.D. Aurora Alto Casertano contro il Comitato Regionale Molise FIGC-LND e la A.S.D. U.S. Venafro avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Molise FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 137 del 23 aprile 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. U.S. Venafro avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 133 del 21 aprile 2026 (con cui è stato accolto il ricorso della A.S.D. Aurora Alto Casertano ed è stata inflitta, a carico della A.S.D. U.S. Venafro, la punizione sportiva della perdita della gara del 20 aprile 2026 contro l'odierna ricorrente, con il punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. Aurora Alto Casertano), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo di gara. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’U.S. Venafro.