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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dal sig. Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Massimiliano Irrati e del sig. Franceso Meraviglia, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0046/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0063/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A. (N.F.O.T.), in data 27 luglio 2022, con cui il sig. Ivan Robilotta è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dal sig. Manuel Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Marco Trinchieri e del sig. Giuseppe Marco Macaddino, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0045/CFA/2022/2023 del 22 novembre 2022, notificata in pari data, con cui è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0064/TFN-SD/2022-2023 del 21 ottobre 2022, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dallo stesso contro la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, contestualmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023, recante la "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), in data 27 luglio 2022, con la quale il medesimo è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 28, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché contro qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;
  1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2023, presentato, in data 4 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'annullamento e/o la riforma della decisione pubblicata in data 6 dicembre 2022, all’esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A., nella parte in cui la Corte Sportiva d’Appello della FIGH, “definitivamente pronunciando sul reclamo della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo […]”, ha “in primo luogo, a causa dell’abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma[to] la sconfitta a tavolino per 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro; […] assegna[to] alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso; rid[otto] ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta” dal Giudice Sportivo Nazionale in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022; nonché, ove occorrendo, per l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla Corte Sportiva d’Appello; NULLA PER LE SPESE;
  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2023, presentato, in data 10 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pro Massafra 2022 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC - LND, il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, la Delegazione Provinciale di Taranto LND-FIGC, la A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano e la A.S.D. Statte avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Puglia del 4 gennaio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi under 17 e Giovanissimi under 15, s.s. 2022/2023, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023, introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 6 del 29 luglio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compresa la delibera pubblicata sul C.U. n. 85 C.R. Puglia del 28 dicembre 2022 ed i predetti comunicati del Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai criteri di esclusione/preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2022/2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

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