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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

- ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 6/2024, presentato, in data 26 gennaio 2024, dalla A.S.D. Pontremoli F.C. contro il Comitato Regionale Toscana della FIGC - LND, la A.S.D. Marina di Massa 2023 e contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma, previa sospensione cautelare dell'efficacia del Comunicato Ufficiale n. 31 del 24 gennaio 2024, della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R Toscana FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 42 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il reclamo della A.S.D. Marina di Massa 2023 e, per l'effetto, è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, pubblicata sul C.U. n. 24 del 7 dicembre 2023 (che aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l'effetto, aveva inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Massa - Pontremoli con il punteggio di 0-3), ripristinando il risultato acquisito sul campo (2-1 in favore della A.S.D. Marina di Massa); per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

- ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 7/2024, presentato, in data 16 febbraio 2024, dalla F.C. Umbertide Agape contro la UPD Valdipierle, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, nonché contro ogni e qualsivoglia altro soggetto o ente ritenuto interessato alla vicenda, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di riforma e/o di annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o di illegittimità, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, resa con C.U. n. 108, pubblicato in data 18 gennaio 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo della società UPD Valdipierle avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo presso il medesimo C.R. con C.U. n. 83 del 6 dicembre 2023 (che aveva respinto il ricorso della medesima UPD Valdipierle avverso la regolarità della gara F.C. Umbertide Agape - Valdipierle), è stata disposta la revoca dell'omologazione del risultato della suddetta gara (terminata con il risultato di 5-2 in favore della F.C. Umbertide) e, per l'effetto, ne è stata decretata la ripetizione; per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

- dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 8/2024, presentato, in data 21 febbraio 2024, dalla A.S.D. Felice Scandone Montella avverso la delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 21/CSAT del 22 gennaio 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023, che ha accolto il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, ha disposto la prosecuzione della gara Torella dei Lombardi - Felice Scandone; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore della resistente societa’ sportiva torella dei lombardi;

- dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 11/2024, presentato, in data 29 febbraio 2024, dalla società J Basket Monferrato SSD a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la società Latina Basket SSD a r.l. per la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la FIP, di cui al C.U. n. 240 del 24 novembre 2023, pubblicata e comunicata con i motivi in data 30 gennaio 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Latina Basket, è stata annullata la sanzione della perdita della gara n. 2184 a danno di Latina Basket con il risultato di 0-20, irrogata con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale FIP, pubblicato sul C.U. n. 224 GSN del 14 novembre 2023, per la violazione dell'art. 17.1 D.O.A., e, per l'effetto, è stata omologata la suddetta gara, Casale Monferrato - Latina, con il risultato conseguito sul campo, con conferma della sanzione dell'ammenda di € 500,00, irrogata alla società Latina Basket per la violazione dell'art. 17.3 D.O.A.; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore della resistente latina basket ssd arl.

Ha, infine, fissato la data della prossima udienza, preordinata a discutere il ricorso iscritto al R.G. n. 16/2024, presentato, in data 18 marzo 2024, dalla A.S.D. Soccer Massafra avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 149 del 19 febbraio 2024, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente in merito all'incontro A.S.D. Toma Maglie - A.S.D. Soccer Massafra 1963, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 121 del 18 gennaio 2024, con cui è stato deliberato "di comminare a carico della società ASD Soccer Massafra: 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della ASD Toma Maglie; 2) la penalizzazione di 1 punto in classifica; 3) l’ammenda di Euro 300,00 per prima rinuncia; 4) l’ammenda di Euro 400,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso”.

L’udienza si terrà il prossimo 15 aprile 2024, alle ore 10.30.

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