Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 59/2024, presentato, in data 30 ottobre 2024, dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella - Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell'ammenda e dell'ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 60/2024, presentato, in data 31 ottobre 2024, dalla A.S. Jesina S.r.l. contro il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025 e Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata, quanto al dispositivo, il 2 ottobre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i reclami riuniti sub registro n. 034/CFA/2024-2025 e n. 0035/CFA/2024-202, promossi dalla suddetta ricorrente avverso le decisioni n. 1/TFT 2024-2025 (procedimento n. 1/2024-2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), con dispositivo pubblicato il 3 settembre 2024 (C.U. 28), e comunicata il 16 settembre 2024, e n. 4/TFT 2024- 2025 (procedimento n. 2/2024-2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 19 settembre 2024 (C.U. n. 45), con dispositivo pubblicato il 9 settembre 2024 (C.U. 33), e comunicata il 19 settembre 2024, con le quali il Giudice di prime cure ha respinto i ricorsi della A.S. Jesina S.r.l.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;