Seleziona la tua lingua

Image

Prima Sezione: esito sessione di udienze del 15 luglio 2025

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1. HA ACCOLTO, ANNULLANDO LA DECISIONE IMPUGNATA DELLA CSAT PRESSO IL C.R. CALABRIA LND-FIGC, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2025, presentato, in data 29 maggio 2025, dalla ASD Forza Ragazzi Schiavonea contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 13 maggio 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 aprile 2025 (che, nel rigettare il ricorso della ASD Trebisacce Calcio, aveva convalidato, con il risultato conseguito sul campo, la gara Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiavonea "B" del 16 aprile 2025), è stata irrogata, a carico della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, POSTE A CARICO DELLA RESISTENTE ASD TREBISACCE CALCIO, IN FAVORE DELLA RICORRENTE ASD FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA;

2. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 45/2025, presentato, in data 4 giugno 2025, dal dott. Antonio Maria Ciri contro la Federazione Italiana Golf (FIG) per l'annullamento della decisione CSA 1/2025 della Corte Sportiva di Appello della FIG, emessa, nel procedimento n. 77S/2024, il 21 maggio 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, notificata e pubblicata il 29 aprile 2025, è stata rideterminata in mesi 12, in luogo dei 18 mesi disposti dal Giudice di prime cure, la misura della squalifica temporanea irrogata, a carico dello stesso sig. Antonio Mario Ciri, ex art. 17, primo comma, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIG, consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG, per la violazione dell'art. 4, n. 1), del Regolamento di Giustizia FIG; NULLA PER LE SPESE;

3. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 47/2025, presentato, in data 20 giugno 2025, dalla Società Sportiva Trapani Shark S.r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Lega Basket Serie A avverso la decisione assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, convocato in seduta straordinaria il 21 maggio 2025, con Delibera n. 427/2025 (C.U. n. 887 del 21 maggio 2025 C.F. n. 7 - Riunione Straordinaria del 21 maggio 2025), che ha applicato, nei confronti della suddetta ricorrente, la sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel massimo campionato a cui la Società prenderà parte nell'anno sportivo 2025/2026, nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso (l'annesso verbale n. 298 della Commissione Tecnica di Controllo infrafederale del 21 maggio 2025, il "Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti е condizioni per la permanenza nel campionato professionistico 2024/2025", adottato dal Consiglio Federale FIP giusta Delibera n. 262/2024 C.U. n. 482 del 20 marzo 2024 C.F. n. 7, richiamato nella Delibera del 21 maggio 2025) e/o ogni atto o provvedimento consequenziale; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 10.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIP ED € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A; HA, INFINE, DISPOSTO LA TRASMISSIONE DELLA ODIERNA DECISIONE ALLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PER LE PROPRIE VALUTAZIONI ALLA STREGUA DI QUANTO EVIDENZIATO IN PARTE MOTIVA;

4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 49/2025, presentato, in data 27 giugno 2025, dal sig. Francesco Facchinetti contro la Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento, comunicato in data 28 maggio 2025, con il quale la Commissione Agenti Sportivi CONI, in data 27 maggio 2025, ha rigettato la domanda, presentata in data 28 aprile 2025, di iscrizione del suddetto ricorrente presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, per carenza "dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del Regolamento Agenti Sportivi CONI (lett. k), stante l'illegittimità dell'iscrizione nel Registro federale agenti sportivi FIGC avvenuta in violazione delle richiamate previsioni normative"; nonché di ogni atto, anteriore e/o conseguente, ad esso comunque connesso, e, in particolare, a scopo meramente cautelativo, della Circolare Attuativa del Regolamento CONI Agenti Sportivi (punto n. 3, comma D), nella parte in cui la stessa dispone che, "Ove in pendenza del procedimento di annotazione, l'interessato richieda l'iscrizione al Registro federale, la domanda rimane sospesa fino alla definizione del giudizio"; nonché per l'accertamento del titolo del ricorrente alla iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, a titolo definitivo (con sentenza) e anche con riserva, in via transitoria (con ordinanza cautelare); nonché per la condanna ad un facere nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI ad iscrivere il ricorrente (con riserva, a seguito di ordinanza cautelare, ed a titolo definitivo, a seguito di sentenza) al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati; NULLA PER LE SPESE.

Archivio Attività Istituzionali