Prima Sezione: il 19 febbraio prossima sessione di udienze
COLLEGIO DI GARANZIA
Domani, 19 febbraio 2025, a partire dalle ore 12.30 si terrà la prossima sessione di udienze della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2024, presentato, in data 17 dicembre 2024, dalla A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l. contro il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta della FIGC-LND e contro l'A.S.D. Luese Cristo Alessandria e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 50 del 21 novembre 2024, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata in data 31 ottobre 2024, di cui al C.U. n. 43, reiettiva del gravame promosso dalla A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l. in ordine alla regolarità e all'esito della gara disputata in data 15 settembre 2024 contro la società A.S.D. Luese Cristo Alessandria;
- il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2024, presentato, in data 30 dicembre 2024, dalla A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro la S.S.D. Handball Erice, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 05/2024, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGH, nell'ambito del proc. n. 05/2024, pubblicata e notificata alle parti in data 4 dicembre 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale, irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024, che ha omologato la gara Cassano Magnago - AC Life Style Erice con il risultato di 5-0 in favore della Società AC Life Style Erice;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2025, presentato, in data 8 gennaio 2025, dalla Impavida Pallavolo Ortona Soc. Sportiva dilettantistica a r.l. contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), nonché contro la Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l. e nei confronti della Lega Pallavolo Serie A e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 5 del 23 dicembre 2024, con la quale, nell'accogliere il reclamo della Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIPAV, di cui al C.U. n. 11 del 27 novembre 2024 (che aveva omologato la gara di pallavolo n. 1228/A3MB Aurispa Links Per La Vita Lecce - Siecoservice Ortona Ch con il risultato di 0-3, con parziali 00-25/ 00-25/ 00-25) e, per l'effetto, è stato disposto il regolare svolgimento della gara stessa;
- ricorso iscritto al R.G. n. 4/2025, presentato, in data 14 gennaio 2025, dalla Società Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, il Tribunale Federale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 71/CFA/2024-2025 del 20 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGC n. 92/TFNSD/2024-2025 (anche essa oggetto di impugnazione) del 6 novembre 2024, con la quale è stata disposta, a carico della Società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ad esse connesso.