Prima Sezione: le udienze del 9 aprile 2025
COLLEGIO DI GARANZIA
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 9 aprile 2025, a partire dalle ore 14.00, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2025, presentato congiuntamente, in data 11 gennaio 2025, dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, (Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025), nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 4 dicembre 2024 e, quanto alle motivazioni, in data 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - della FIGC n. 0086/TFNSD-2024-2025 - anch'essa impugnata -, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 17 ottobre 2024, e, quanto alle motivazioni, il successivo 28 ottobre 2024, con la quale è stata inflitta, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonché, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2025, presentato, in data 22 febbraio 2025, dalla ASD Victoria Solofra contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Campania FIGC - LND e la Rione Cicalesi avverso la decisione resa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC - LND in data 23 gennaio 2025, di cui al Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT, pubblicato in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione resa dal Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale Campania FIGC - LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34/C5 del 12 dicembre 2024, con cui, relativamente alla gara del 7 dicembre 2024 tra Rione Cicalesi e ASD Victoria Solofra, è stata comminata, a carico della ASD Victoria Solofra, la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 6-0, nonché l’ammenda di euro 200,00, la disputa a porte chiuse di tutti gli incontri della stagione sportiva 2024/2025 tra Rione Cicalesi e Victoria Solofra, con due commissari di campo, nonché la disputa a porte chiuse delle prossime due partite casalinghe, con un commissario di campo a proprio carico;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2025, presentato, in data 8 marzo 2025, dalla A.C. Mestre S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la F.C. Bassano S.S.D. a r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0116/CSA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dalla F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024 (che, in accoglimento del reclamo della A.C. Mestre S.S.D., in relazione alla gara Bassano - Mestre, disputata in data 8 dicembre 2024, aveva inflitto alla F.C. Bassano S.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3) e, per l'effetto, è stata disposta la prosecuzione della suddetta gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal direttore di gara prima della sospensione; nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2025, presentato, in data 19 marzo 2025, dalla Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso il dispositivo n. 0156/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 129/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sezione, il 3 marzo 2025, e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che aveva irrogato, a carico della medesima società ricorrente, la squalifica del campo di gioco per due giornate, con obbligo di disputare le partite in campo neutro ed a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 4.000,00), è stata rideterminata la sanzione a carico della Folgore Caratese A.S.D. nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e nell'ammenda di € 5.000,00.