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Prossima sessione di udienze della Prima Sezione il 4 agosto

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Sanino, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 4 agosto p.v., a partire dalle ore 14.00, e sarà preordinata ad esaminare e trattare i seguenti ricorsi:

 

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2020, presentato, in data 8 aprile 2021, dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione n. 108/CSA/2020-2021 della Corte Sportiva di Appello della FIGC, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda pari ad € 15.000,00, in relazione alla gara del Campionato di calcio di Serie A Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021;

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2021, presentato, in data 30 aprile 2021, dal sig. Michele Criscitiello nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, assunto con il dispositivo di cui al C.U. n. 147 del 31 marzo 2021 e con le relative motivazioni di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021, che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell'art. 35 CGS FIGC;

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2021, presentato, in data 4 giugno 2021, dal sig. Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell'organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v., nonché di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente;

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