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Quarta Sezione, il 27 aprile e il 29 aprile le prossime due sessioni di udienze

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D'Alessio, ha fissato le due prossime sessioni di udienze della Sezione da lui presieduta.

La prima si terrà in data 27 aprile 2026, a partire dalle ore 15.00, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2025, presentato, in data 3 settembre 2025, dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. contro l'U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0001/CFA-2025-2026, comunicata in data 7 luglio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 4 giugno 2025 (che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., con conferma del provvedimento della LNP Serie B, prot. n. 0009207360/24, concernente il premio e/o indennizzo relativo al calciatore Andrea Ceresoli), e, per l'effetto, è stato annullato il suddetto provvedimento della LNPB;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2025, presentato, in data 20 novembre 2025, dal dott. Fabrizio Bittner contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello presso la FIPM, il Tribunale Federale presso la FIPM, la Procura Federale presso la FIPM, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8 del 21 ottobre 2025, con cui, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIPM n. 6 dell'11 luglio 2025, anch'essa oggetto di impugnazione, con la quale è stata irrogata, a carico del dott. Fabrizio Bittner, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20; nonché per l’impugnazione di ogni atto presupposto e conseguente, ad essi connessi, ivi compreso l'atto di deferimento della Procura Federale della FIPM, notificato al dott. Bittner in data 30 maggio 2025;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2025, presentato, in data 5 dicembre 2025, dal sig. Germano D'Arcangeli contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché contro la Procura Federale della FIP e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello n. 3 della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 311 del 20 novembre 2025, con la quale è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 56 della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 920 del 28 maggio 2025, che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, il provvedimento della radiazione, ed è stata comminata, a carico dello stesso sig. Germano D'Arcangeli, la sanzione della inibizione di anni 4, fino al 20 gennaio 2032;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2025, presentato, in data 12 dicembre 2025, dalla sig.ra Marilia Vittone contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), nonché nei confronti della Procura Federale della FISE, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte Federale di Appello della FISE del 13 novembre 2025, con la quale, nell’ambito del procedimento n. 21/2025 R.G. C.F.A., è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata integralmente la decisione del Tribunale Federale della FISE, emessa in data 11 ottobre 2025, con cui è stata applicata, a carico della sig.ra Marialia Vittone, la sanzione della sospensione di anni 1 e mesi 6, ex art. 6, comma 1, nn. IV, VI e VIII, del Regolamento di Giustizia della FISE.

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La seconda si terrà in data 29 aprile 2026, a partire dalle ore 15.00, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2026, presentato congiuntamente, in data 16 gennaio 2026, dal sig. Alberto Caroselli e dalla ASD Shooting Area Barbarasco contro la Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello FITDS n. 3/2025, pubblicata il 19 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FITDS n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Alberto Caroselli, la sanzione della radiazione e, a carico della ASD Shooting Area Barbarasco, la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere tutte le funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di 22 mesi;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla sig.ra Clara Campese nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Federale FISE avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, nel procedimento R.G. Trib. Fed. - C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), comunicata, comprensiva di motivazioni, in data 17 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 19 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra Clara Campese, la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE, per 150 giorni, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Regolamento di Giustizia FISE, nella misura di € 5.000,00;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2026, presentato, in data 20 gennaio 2026, dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. e nei confronti del sig. E.B. per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0065/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0079/CFA/2025-2026, notificata in data 22 dicembre 2025, con la quale, nell'accogliere il reclamo della U.S. Triestina 1918 S.r.l., è stata annullata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, FIGC n. 83/TFNSVE del 19 novembre 2025 (che ha accolto il ricorso proposto dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. e ha riconosciuto il premio di formazione tecnica per il calciatore E.B., corrispondente alla somma di € 6.660,00, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.) ed è stato dichiarato non dovuto il premio ex art. 99 NOIF richiesto dalla odierna ricorrente per il suddetto calciatore E.B.;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2026, presentato, in data 23 gennaio 2026, dalla sig.ra Jenny Sofia Hellstrom avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), R.G. 22/2025 (P.A. n. 8/2025), pubblicata e comunicata in data 24 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE del 5 novembre 2025, comunicata in data 7 novembre 2025, con cui è stata applicata, a carico della sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, la sanzione della sospensione di 6 mesi, ex art. 6, nn. 4, 6 e 8, del Regolamento di Giustizia FISE, oltre ad un’ammenda di € 500,00, ex art. 6, n. 3; nonché avverso la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale della FISE, R.G. 22/2024;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2026, presentato, in data 24 febbraio 2026, dal sig. Massimo Bugada contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Massimo Bugada, la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale.

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