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Quarta Sezione, il 28 luglio la prossima sessione di udienze

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D’Alessio, ha fissato per il 28 luglio, a partire dalle ore 15.00, la prossima sessione di udienze, che sarà presieduta dalla Vicepresidente della Sezione, avv. Wally Ferrante e preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi: 

 

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2026, presentato, in data 18 aprile 2026, dalla sig.ra Angela Maria Cristina Brescia contro la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per la cassazione della decisione della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, FICSF, n. 1/2026, pubblicata e comunicata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FICSF n. 1/2026, depositata in data 6 febbraio 2026, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra Angela Maria Cristina Brescia, la sanzione della squalifica per n. 2 gare;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2026, presentato, in data 28 aprile 2026, dall’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo - contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la sig.ra Manuela Oggero Viale, la Procura Federale UITS e nei confronti della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 2/2026 e 4/2026, del 30 marzo 2026, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 22/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della sig.ra Manuela Oggero Viale e revocato la sospensione del provvedimento con il quale quest'ultima è stata esclusa dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale UITS e dalla sig.ra Manuela Oggero Viale e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., della predetta sig.ra Manuela Oggero Viale;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2026, presentato, in data 28 aprile 2026, dall’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo - contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale UITS, i sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e nei confronti della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 3/2026 e 5/2026, del 30 marzo 2026, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 23/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e revocato la sospensione del provvedimento con il quale questi ultimi sono stati esclusi dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale UITS e dai sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., dei predetti sigg. Antonino Alessi e Giovanni Piazzese;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2026, presentato, in data 11 maggio 2026, dal sig. Claudio Cavalieri, all’epoca dei fatti allenatore della Fortitudo Messina, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), e nei confronti della sig.ra Patrizia Bragalenti, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIP n. 10, pubblicata con C.U. n. 732 del 13 aprile 2026, che ha respinto il reclamo dei signori Claudio Cavalieri e Patrizia Bracalenti, nonché, occorrendo, per l’annullamento della decisione reclamata del Tribunale Federale Nazionale della FIP n. 36, pubblicata con C.U. n. 466 del 28 gennaio 2026, integralmente confermata dalla Corte Federale d'Appello ed aggravata in peius per il solo ricorrente, sig. Claudio Cavalieri, al quale è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 12, ovvero fino 14 gennaio 2027, in luogo della sanzione dell’inibizione per mesi 6, sino al 14 luglio 2027, comminata in primo grado
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2026, presentato, in data 13 maggio 2026, dall’U.S. Fiorenzuola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’A.S.D. Colorno per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 112/CFA – 2025 – 2026 della Corte Federale d’Appello FIGC, a Sezioni Unite, registro procedimenti n. 0138/CFA/2025-2026, comunicata e pubblicata in data 13 aprile 2026, che, in riforma della decisione del TFN n. 483/TFNSVE – 2025/2026 (che aveva respinto il ricorso dell’ASD Colorno), ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha dichiarato la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD a r.l. tenuta a corrispondere, in favore della A.S.D. Colorno, il premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, per il calciatore Mirko Manella, misura di euro €3.960,00;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2026, presentato, in data 22 maggio 2026, dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Alcione Milano S.S.D. a r.l., nonché del sig. Stefano Moreo, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 13 aprile 2026 (Registro procedimenti n. 0134/CFA/2025-2026 – Doc. 1) e, quanto alle motivazioni, il 23 aprile 2026 (Decisione/0118/CFA-2025-2026 – Doc. 2), la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – FIGC, n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 5 marzo 2026, ha dichiarato il diritto della società Alcione Milano SSD a r.l. a percepire, da parte del Pisa Sporting Club S.r.l., il premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F. FIGC, nella misura di € 36.000,00, relativamente al tesseramento del calciatore Sig. Stefano Moreo.

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