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Quarta Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dall'avv. Wally Ferrante, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 1. HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2025, presentato, in data 3 settembre 2025, dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. contro l'U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0001/CFA-2025-2026, comunicata in data 7 luglio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 4 giugno 2025 (che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., con conferma del provvedimento della LNP Serie B, prot. n. 0009207360/24, concernente il premio e/o indennizzo relativo al calciatore Andrea Ceresoli), e, per l'effetto, è stato annullato il suddetto provvedimento della LNPB; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

2. VISTO IL RICORSO INCIDENTALE DELLA FEDERAZIONE, HA RIMESSO LA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2025, presentato, in data 20 novembre 2025, dal dott. Fabrizio Bittner contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), la Procura Federale presso la FIPM, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8 del 21 ottobre 2025, con cui, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIPM n. 6 dell'11 luglio 2025, con la quale è stata irrogata, a carico del dott. Fabrizio Bittner, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20; NULLA PER LE SPESE;

3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE E COMUNQUE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2025, presentato, in data 5 dicembre 2025, dal sig. Germano D'Arcangeli contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché contro la Procura Federale della FIP e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello n. 3 della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 311 del 20 novembre 2025, con la quale è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 56 della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 920 del 28 maggio 2025, che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, il provvedimento della radiazione, ed è stata comminata, a carico dello stesso sig. Germano D'Arcangeli, la sanzione della inibizione di anni 4, fino al 20 gennaio 2032; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIP;

4. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE E COMUNQUE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2025, presentato, in data 12 dicembre 2025, dalla sig.ra Marilia Vittone contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), nonché nei confronti della Procura Federale della FISE, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte Federale di Appello della FISE del 13 novembre 2025, con la quale, nell’ambito del procedimento n. 21/2025 R.G. C.F.A., è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata integralmente la decisione del Tribunale Federale della FISE, emessa in data 11 ottobre 2025, con cui è stata applicata, a carico della sig.ra Marialia Vittone, la sanzione della sospensione di anni 1 e mesi 6, ex art. 6, comma 1, nn. IV, VI e VIII, del Regolamento di Giustizia della FISE; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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