Quarta Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2026, presentato congiuntamente, in data 16 gennaio 2026, dal sig. Alberto Caroselli e dalla ASD Shooting Area Barbarasco contro la Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) avverso la decisione della Corte Federale di Appello FITDS n. 3/2025, pubblicata il 19 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FITDS n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Alberto Caroselli, la sanzione della radiazione e, a carico della ASD Shooting Area Barbarasco, la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere tutte le funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di 22 mesi; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
2. HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, CON RINVIO ALLA CFA FISE IN DIVERSA COMPOSIZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla sig.ra Clara Campese nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Federale FISE avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, nel procedimento R.G. Trib. Fed. - C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), comunicata, comprensiva di motivazioni, in data 17 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 19 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra Clara Campese, la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE, per 150 giorni, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Regolamento di Giustizia FISE, nella misura di € 5.000,00; SPESE AL DEFINITIVO;
3. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2026, presentato, in data 20 gennaio 2026, dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. e nei confronti del sig. E.B. per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0065/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0079/CFA/2025-2026, notificata in data 22 dicembre 2025, con la quale, nell'accogliere il reclamo della U.S. Triestina 1918 S.r.l., è stata annullata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, FIGC n. 83/TFNSVE del 19 novembre 2025 (che ha accolto il ricorso proposto dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. e ha riconosciuto il premio di formazione tecnica per il calciatore E.B., corrispondente alla somma di € 6.660,00, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.) ed è stato dichiarato non dovuto il premio ex art. 99 NOIF richiesto dalla odierna ricorrente per il suddetto calciatore E.B.; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE, IN FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE;
4. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2026, presentato, in data 23 gennaio 2026, dalla sig.ra Jenny Sofia Hellstrom avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), R.G. 22/2025 (P.A. n. 8/2025), pubblicata e comunicata in data 24 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione del Tribunale Federale della FISE del 5 novembre 2025, comunicata in data 7 novembre 2025, con cui è stata applicata, a carico della sig.ra Jenny Sofia Hellstrom, la sanzione della sospensione di 6 mesi, ex art. 6, nn. 4, 6 e 8, del Regolamento di Giustizia FISE, oltre ad un’ammenda di € 500,00, ex art. 6, n. 3; nonché avverso la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale della FISE, R.G. 22/2024; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FISE, IN FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE;
5. HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, CON RINVIO ALLA CFA FPI IN DIVERSA COMPOSIZIONE, PER UN NUOVO ESAME, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2026, presentato, in data 24 febbraio 2026, dal sig. Massimo Bugada contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Massimo Bugada, la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale; SPESE AL DEFINITIVO.