Quarta Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DISPOSTO LA RIUNIONE PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA DEL
1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2026, presentato, in data 28 luglio 2026, dalla sig.ra Livia Ghetti e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), e con comunicazione, altresì, alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la Federazione Ginnastica d’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia ed alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI, della decisione n. 2/2026/CFA, comunicata in data 24 luglio 2026 e resa dalla Corte Federale d’Appello presso la Federazione Ginnastica d’Italia, in relazione al Proc. n. 1/2026/CFA, che ha irrogato, in capo alla sig.ra Livia Ghetti, la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti, ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento di Giustizia FGI, e, quindi, nel complesso mesi ventiquattro di sospensione e, in capo alla ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, la sanzione dell’ammenda quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00); nonché per l’integrale annullamento e/o riforma degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti e da questi non conosciuti;
CON IL
2. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2026, presentato, in data 20 settembre 2026, dall'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Ginnastica d'Italia contro la sig.ra Livia Ghetti e l’ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, nonché nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Ginnastica d’Italia n. 2/2026/CFA, resa nel Proc. n. 1/2026/CFA, il cui dispositivo è stato deliberato nella camera di consiglio del 13 luglio 2026 e le cui motivazioni sono state comunicate in data 24 luglio 2026, limitatamente alla parte in cui, respingendo il primo e il settimo motivo del reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata l’irrogazione, a carico della sig.ra Livia Ghetti, della sola sanzione della sospensione per 24 mesi ed è stata negata l’applicazione della sanzione della radiazione;
HA RIMESSO LA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE CON RIGUARDO AI SUDDETTI RICORSI. NULLA PER LE SPESE.
3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2026, presentato, in data 11 agosto 2026, dal sig. Alessandro Coppola e dall’ASD Polisportiva Triveneto Trieste contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIDAL n. 3/2026, depositata il 20 luglio 2026, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale FIDAL n. 14/2026, che aveva irrogato, in capo al ricorrente, sig. Coppola, la sanzione della squalifica per giorni quaranta (40), determinata in 30 giorni aumentati per effetto della ritenuta recidiva, nonché l'ammenda di euro 500 nei confronti della ASD Polisportiva Triveneto Trieste, è stata ridotta la sospensione in giorni trenta (30), confermando, nel resto, sia l’affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale Federale; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIDAL. NULLA PER LE SPESE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DELLA PROCURA FEDERALE FIDAL.