Quarta Sezione, l'esito dell'odierna sessione di udienze
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1. HA DICHIARATO IRRICEVIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2024, presentato, in data 10 maggio 2024, dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il sig. Giorgio Valentini e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e l'integrale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, n. 30/TFNSVE-2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al n. 22/TFNSVE/2023-2024, proposto dalla suddetta ricorrente, e, per l’effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici, istituita presso la LND (prot. CAE n. 43 BIS 2023/2024), del 6 marzo 2024, depositata e comunicata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Giorgio Valentini, è stata condannata l'odierna ricorrente a riconoscere al calciatore la somma di € 11.300,00; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 28/TFNSVE-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, dell'8 aprile 2024, con il quale è stato rigettato il reclamo n. 22/TFNSVE/2023-2024; HA, ALTRESI', CONDANNATO LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO IN FAVORE DEL RESISTENTE SIG. GIORGIO VALENTINI, LIQUIDATE IN € 1.000,00;
2. HA RIMESSO ALLE SEZIONI UNITE la questione afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dall'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) nei confronti del sig. Mauro Sarnella avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FITP n. 6 del 2025, pubblicata il 4 agosto 2025 e resa nell'ambito del procedimento n. 124/2024, nel capo in cui, nel confermare la decisione del Tribunale Federale della FITP, è stato respinto il reclamo incidentale del Procuratore Federale FITP avverso il capo della sentenza del Tribunale Federale n. 16 dell'11 luglio 2025, con il quale è stato prosciolto il sig. Mauro Sarnella per insussistenza, a suo carico, dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITP, in relazione all'art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia Federale; NULLA PER LE SPESE;
3. HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO E ANNULLATO SENZA RINVIO LA DECISIONE IMPUGNATA, NELLA PARTE IN CUI RIDETERMINA, A CARICO DEL RICORRENTE, LA SANZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, LETT. A), REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA, CON LA CONSEGUENTE CONFERMA DELLA SANZIONE DI 4 MESI DI SQUALIFICA IRROGATA DAL TRIBUNALE FEDERALE FIDAL in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal sig. Dino Ponchio contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nonché contro la Procura Federale FIDAL e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 5 del 30 luglio 2025, resa dalla Corte di Appello Federale FIDAL, nel procedimento 7-8/2025 R.G. Corte Appello Federale, depositata e notificata in data 31 luglio 2025, con la quale, nel trattare i reclami del sig. Dino Ponchio e della Procura Federale FIDAL avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIDAL n. 11/2025 del 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Dino Ponchio, la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4, è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente ed è stato accolto il primo e terzo (quest'ultimo in parte) motivo del reclamo della Procura Federale FIDAL e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata, nella misura di mesi 6, la sanzione della squalifica nei confronti del sig. Dino Ponchio; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
4. HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal Frosinone Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 31 luglio 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 5 agosto 2025 (Decisione/0016/CFA-2025-2026), con la quale sono stati parzialmente accolti, con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, i reclami promossi dal Frosinone Calcio S.r.l. avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, n. 0027/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, e n. 0029/TFNSVE-2024-2025, notificata il 30 giugno 2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, con riferimento ai premi relativi ai calciatori Davide Aldo Antonelli, Mattia Frara e Manuel Ettore Minotti; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO E L'INCAMERAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.000,00 VERSATA DALLA SOCIETA' RICORRENTE A TITOLO DI DIRITTI AMMINISTRATIVI.