Quarta Sezione, prossime sessioni di udienze il 9 e l'11 dicembre 2025
Collegio di Garanzia
Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D'Alessio, ha fissato le due prossime sessioni di udienze della Sezione da lui presieduta.
La prima si terrà in data 9 dicembre 2025, a partire dalle ore 15.00, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2024, presentato, in data 10 maggio 2024, dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il sig. Giorgio Valentini e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e l'integrale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, n. 30/TFNSVE-2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al n. 22/TFNSVE/2023-2024, proposto dalla suddetta ricorrente, e, per l’effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici, istituita presso la LND (prot. CAE n. 43 BIS 2023/2024), del 6 marzo 2024, depositata e comunicata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Giorgio Valentini, è stata condannata l'odierna ricorrente a riconoscere al calciatore la somma di € 11.300,00; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 28/TFNSVE-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, dell'8 aprile 2024, con il quale è stato rigettato il reclamo n. 22/TFNSVE/2023-2024;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dall'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) nei confronti del sig. Mauro Sarnella avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FITP n. 6 del 2025, pubblicata il 4 agosto 2025 e resa nell'ambito del procedimento n. 124/2024, nel capo in cui, nel confermare la decisione del Tribunale Federale della FITP, è stato respinto il reclamo incidentale del Procuratore Federale FITP avverso il capo della sentenza del Tribunale Federale n. 16 dell'11 luglio 2025, con il quale è stato prosciolto il sig. Mauro Sarnella per insussistenza, a suo carico, dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITP, in relazione all'art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia Federale;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal sig. Dino Ponchio contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nonché contro la Procura Federale FIDAL e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 5 del 30 luglio 2025, resa dalla Corte di Appello Federale FIDAL, nel procedimento 7-8/2025 R.G. Corte Appello Federale, depositata e notificata in data 31 luglio 2025, con la quale, nel trattare i reclami del sig. Dino Ponchio e della Procura Federale FIDAL avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIDAL n. 11/2025 del 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Dino Ponchio, la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4, è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente ed è stato accolto il primo e terzo (quest'ultimo in parte) motivo del reclamo della Procura Federale FIDAL e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata, nella misura di mesi 6, la sanzione della squalifica nei confronti del sig. Dino Ponchio;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal Frosinone Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 31 luglio 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 5 agosto 2025 (Decisione/0016/CFA-2025-2026), con la quale sono stati parzialmente accolti, con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, i reclami promossi dal Frosinone Calcio S.r.l. avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, n. 0027/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, e n. 0029/TFNSVE-2024-2025, notificata il 30 giugno 2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, con riferimento ai premi relativi ai calciatori Davide Aldo Antonelli, Mattia Frara e Manuel Ettore Minotti.
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La prima si terrà in data 11 dicembre 2025, a partire dalle ore 15.00, per discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2025, presentato congiuntamente, in data 1° ottobre 2025, dai sigg. Roberto Festa, Katia Pessola e Ornella Vacca contro e nei confronti della Federazione Italiana Vela (FIV), della Procura Federale FIV e della Procura Generale dello Sport per l'integrale annullamento della decisione n. 1/2025 del 5 settembre 2025, emessa dalla Corte Federale Nazionale di Appello della FIV, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale della FIV avverso la decisione n. 6/2025, resa, in data 12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 11/2024 (con cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, di ciascuno dei suddetti ricorrenti, la sanzione della sospensione per mesi 7), è stata rideterminata in mesi 10 di sospensione la sanzione irrogata al sig. Roberto Festa e sono stati respinti, con conferma della suddetta decisione di primo grado, i reclami proposti dai sigg. Katia Pessola e Ornella Vacca;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2025, presentato, in data 6 ottobre 2025, dal sig. A.S., in forza delle procure speciali dei sigg. Paolo Simbula e Ginevra Balletto, esercenti la responsabilità genitoriale, nei confronti del sig. F.R., contro la Federazione Italiana Vela (FIV), il Procuratore della FIV, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché contro i sigg. Alessandro Piludu e Maria Teresa Catucci, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. F.P., contro i sigg. Bruno Massacci e Valentina Marvaldi, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. G.M., contro il sig. Mario Maffei, in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul sig. N.M., contro il sig. Vincenzo Perra, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul sig. M.T.P., contro i sigg. Francesca Meloni ed Emanuele Castriotta, esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. L.C., e contro i sigg. Katia Pessola, Ornella Vacca, Roberto Festa, Alberto Diaz, Mattia Gessa, Davide Gorgerino e Roberto Congiu per l'annullamento della decisione della Corte di Appello della FIV n. 1/2025 del 3-5 settembre 2025 (procedimento iscritto al RPNI n. 11/24), con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal sig. A.S., è stata confermata la decisione n. 6/2025, resa, in data 11-12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nella parte in cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 6;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2025, presentato, in data 5 novembre 2025, dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione R.G. Trib. Fed. – CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. 17/2024 P.A. n. 27/2024, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nel giudizio di rinvio, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 63/2025, R.G. ricorsi n. 31/2025 CGS, in parziale riforma della decisione reclamata, è stato assolto il sig. Francesco Nardi per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024, ed è stata allo stesso applicata la sanzione della sospensione nella misura di n. 3 mesi e giorni 15, ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, R.D.G., dedotto il presofferto, e dell'ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. n. 17/2024; nonché avverso la decisione del Tribunale Federale della FISE R.G. 12/2024, pubblicata in data 15 gennaio 2025;
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2025, presentato, in data 6 novembre 2025, dal Gen. di Brigata, CC Ris. dott. Antonino Troia, per la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 15 ottobre 2025, a definizione del proc. R.G. C.A.F. n. 13/2025 (al quale è stato riunito il Proc. n. 14/2025), notificata in data 16 ottobre 2025, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal suddetto ricorrente ed in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale UITS avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 19 giugno 2025, R.G. T.F. n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del Gen. Antonino Troia, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 5, è stata irrogata, a carico dell'odierno ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 16.