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Quarta Sezione: esito odierna sessione di udienze

COLLEGIO DI GARANZIA
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
 
 1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2025, presentato, in data 3 marzo 2025, dal sig. Luciano Cantini contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Procura Federale FISE, avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FISE del 20 febbraio 2025, pubblicata in pari data (nella parte in cui è stata negata la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale FISE nel procedimento n. 13/2024 R.G. (che aveva applicato, a carico del sig. Luciano Cantini, la sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII, IX, RdG FISE, per mesi 6, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, RdG FISE, nella misura di € 2.500,00) e, per l'effetto, è stata applicata, a carico del ripetuto sig. Luciano Cantini, la sanzione della sospensione di mesi 4, dedotto il presofferto, ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII, IX, RdG FISE; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
 
2. HA ACCOLTO E, PER L'EFFETTO, RINVIATO ALLA CFA FISE IN DIVERSA COMPOSIZIONE, il ricorso iscritto al R.G. n. 31/2025, presentato, in data 31 marzo 2025, dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE RG 12/2024 (P.A. n. 24/2024 e P.A. n. 27/2024), pubblicata e comunicata in data 1° marzo 2025, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 15 gennaio 2025, che ha applicato, a carico del sig. Francesco Nardi, la sanzione della sospensione per n. 6 mesi, ex art. 6, nn. IV, V, VI, VIII, IX, XI, R.D.G. e dell’ammenda per euro 2.000,00, ex art. 6.1, n. III; nonché avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale FISE del 15 gennaio 2025; SPESE AL DEFINITIVO.

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